Infiltrazioni e perdite dal balcone, chi risponde?

Condividi
Se dal proprio balcone derivano infiltrazioni di acqua in genere o perdite dovute a condizionatori malfunzionanti, si pongono innumerevoli problematiche di risarcimento del danno qualora da tali perdite ne derivi un danno all’appartamento sottostante o addirittura ai passanti in caso di affaccio del balcone su strada o su marciapiede comune.

In tali casi, a dover pagare il risarcimento è il proprietario/inquilino dell’appartamento “incriminato” e non, come si penserebbe, il condominio. La ragione di tale responsabilità deriva dal fatto che il balcone non costituisce una parte comune dell’edificio, ma rientra nella proprietà individuale. A chiarirlo è stata la stessa Corte di Cassazione con una sentenza del 2015 (Cass. sent n. 11156/2015).

La responsabilità del danno e il relativo risarcimento sono dunque, per la Cassazione, solo a carico del proprietario dell’immobile cui corrispondono i terrazzi. Infatti, secondo ormai una giurisprudenza unanime, i cosiddetti “balconi aggettanti” sono da considerarsi di proprietà esclusiva del titolare dell’abitazione, in quanto caratterizzano una sorta di prolungamento del relativo appartamento. Difatti gli stessi non svolgono alcuna funzione di utilità per gli altri condomini e il relativo beneficio e uso è esclusivamente del proprietario o dell’inquilino dell’appartamento in questione.

Richiedi maggiori informazioni

Ti potrebbero interessare

rischio elettrico

Rischio elettrico e responsabilità datoriale

La sentenza della Cassazione ribadisce i limiti dell’abnormità in materia di prevenzione antinfortunistica.

L’importanza di definire le responsabilità del distributore

Con l’ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra un utente e i soggetti erogatori di energia elettrica riguardo la responsabilità del distributore per un contatore guasto e le relative conseguenze civili.

Quando la delibera è valida anche senza relazione tecnica?

Nel caso in esame, un condomino impugnava dinanzi all’autorità competente una delibera assembleare con la quale il condominio aveva ritenuto non necessaria, alla luce della normativa vigente, la redazione di una diagnosi energetica né la determinazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento secondo la disciplina specifica di settore.

Sostituzione della colonna di scarico e ripartizione delle spese

Nel caso in esame, una condomina ha impugnato una delibera assembleare contestando la ripartizione delle spese sostenute per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere, poiché suddivise in parti uguali tra i condomini interessati anziché in base ai millesimi di proprietà.