Danni da infiltrazione e responsabilità del condominio

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infiltrazione

L’art. 2051 cod.civ. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
A tale proposito il Tribunale di Monza con la sentenza n. 1230 del 7 maggio 2013, ha chiarito che “nel caso di infiltrazioni d’acqua nella singola unità immobiliare che portano alla formazione di muffe sui soffitti è il condominio responsabile in via autonoma nei confronti del proprietario esclusivo ex art. 2051 c.c., il quale, laddove non offra la prova del fortuito è tenuto, quale custode, a eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria e, dunque, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali scaturiti dal mancato pieno godimento dell’immobile”.
Secondo il giudice quindi al condominio che non fa manutenzione e quindi non pone rimedio ai vizi di costruzione dell’edificio, è imputabile una responsabilità autonoma e deve risarcire al proprietario dell’unità immobiliare coinvolta, il danno patrimoniale non patrimoniale subito.

Silvia Ceruti

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