Riconoscimento facciale in aeroporto: sì se in linea con la disciplina EU sulla protezione dei dati

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Riconoscimento facciale aeroporto
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Nessun divieto generale all’utilizzo del riconoscimento facciale in aeroporto: così si esprime il Garante Privacy, sottolineando che non c’è nessuna volontà di ostacolare l’innovazione, purché si rimanga nel rispetto delle regole europee.

In relazione alla notizia secondo cui il Garante Privacy avrebbe bloccato il ricorso al riconoscimento facciale negli aeroporti italiani (il c.d. face boarding), l’Autorità precisa che, con il provvedimento, adottato l’11 settembre scorso nei confronti di Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA, ha ordinato a quest’ultima la sospensione dell’utilizzo della specifica soluzione tecnologica adottata, poiché incompatibile con la vigente disciplina europea sulla protezione dei dati personali, come già chiarito dal Comitato europeo per la protezione dei dati con il proprio parere del 23 maggio 2024 n.11.

L’Autorità, peraltro, prima di procedere all’adozione del provvedimento in questione aveva, sin dal dicembre 2024, informato SEA dell’incompatibilità della specifica soluzione adottata nell’ambito dell’istruttoria tuttora in corso, invitando la stessa società a considerare le diverse soluzioni individuate come compatibili secondo la citata disciplina europea.

Il Garante ha precisato che il ricorso a tecnologie di riconoscimento facciale in aeroporto è, quindi, da considerarsi consentito ma ricorrendo a soluzioni tecnologiche diverse da quella adottata da SEA, idonee a bilanciare le esigenze di semplificazione nelle operazioni di imbarco con quelle di protezione dei dati personali nel rispetto della vigente disciplina europea, con particolare riferimento al trattamento dei dati biometrici. Tali soluzioni sono quelle specificatamente indicate nel citato parere dal Comitato.

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