Superbonus 110% per la riqualificazione energetica

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Il Decreto Rilancio apparso nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio scorso ha messo a fuoco iniziative importanti per il settore impiantistico: risulta confermata la detrazione del 110% per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il decreto prevede un punto rilevante ai fini delle attività dell’installatore (Art. 119 comma 1 lettere b) e c): sono infatti incentivati con la formula del superbonus interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, in pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici  e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione per interventi sulle parti comuni degli edifici è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.  Quella per edifici unifamiliari è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000. In entrambi i casi è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Una clausola importante: l’accesso al Superbonus è consentito a chi effettua operazioni che – nel loro complesso e anche congiuntamente ad attività di installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo – determinino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta; tale beneficio deve essere dichiarato attraverso l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).

Preme far notare altri aspetti rilevanti ai fini della valutazione dell’opportunità: innanzitutto è a capo del soggetto esecutore la registrazione telematica dell’intervento presso il portale ENEA, operazione necessaria ai fini del conseguimento del beneficio fiscale. Ma sono soprattutto i vincoli formali e le sanzioni che devono essere ben chiare: innanzitutto l’esecutore delle operazioni deve assicurarsi con un contratto di Responsabilità Civile nei confronti di terzi per i danni derivanti a clienti finali da asseverazioni infedeli, con un massimale minimo assicurato di 500.000 Euro e comunque adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni.

Sanzioni per asseverazioni infedeli (al netto di eventuali sanzioni penali se il fatto costituisce reato) andranno da 2.000 a 15.000 euro. Così al comma 14 sempre nell’articolo 119 del Decreto. Altra questione aperta che non mancherà di far discutere il tema della cessione del credito d’imposta: vero che esso può essere ceduto anche a intermediari finanziari, ma il rischio che rimanga accollato a soggetti con scarsa capienza fiscale come i piccoli artigiani che oggi forse hanno più bisogno di liquidità che di credito fiscale. Un tema delicato, di cui parleremo più diffusamente nel prossimo numero di GT.

Marco Oldrati

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