I distributori di energia elettrica e gas soggetti all’obbligo, i cosiddetti “Soggetti Obbligati“- spiega il GSE -,potranno presentare la richiesta tramite la sezione dedicata del Portale Efficienza Energetica.
La procedura consente ai Soggetti Obbligati di:
- comunicare il numero di TEE da annullare, al fine di compensare anche l’eventuale quota residua relativa agli anni 2024 e 2023.
- richiedere l’emissione e il contestuale annullamento dei TEE, ex art. 13 del DM 21 luglio 2025, per gli anni 2025 e 2023.
Il Gestore specifica inoltre che le richieste ex art. 13 verranno accettate solo a condizione che ciascun Soggetto Obbligato disponga, sul proprio conto proprietà, di un ammontare di TEE pari almeno, per l’anno d’obbligo 2025, al 40% della quota necessaria al conseguimento del proprio obbligo minimo (60% per il 2025 più la quota residua per il 2023).
Il GSE ricorda infine che, ai fini dell’eventuale richiesta di riscatto dei TEE ex art. 13 del DM 21 luglio 2025, utilizzati per l’assolvimento degli obblighi a partire dal 2018, i Soggetti Obbligati devono indicare il numero di TEE da riscattare attraverso la compilazione dell’apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà.