Gestione del rischio amianto: una nuova guida

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rischio amianto

L’Inail ha recentemente pubblicato la monografia “Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative”, con l’intento di offrire uno strumento pratico a supporto di chi è chiamato a gestire il rischio amianto negli edifici – dal censimento al controllo e manutenzione, fino all’informazione di lavoratori e occupanti – e guida per le diverse figure coinvolte nella corretta applicazione della normativa e delle buone pratiche di prevenzione. L’amianto, chiamato anche asbesto – ricorda innanzitutto il documento – è un minerale naturale a struttura fibrosa disciplinato da normative specifiche.

La normativa italiana relativa al rischio amianto, sotto il nome di “amianto”, comprende i seguenti sei minerali:

  • amianto di Serpentino: crisotilo;
  • amianti di Anfibolo: amosite, crocidolite, tremolite, antofillite, actinolite.

Per le sue proprietà di resistenza al calore, al fuoco, agli agenti chimici ed elettrici, oltre che per l’elevato potere isolante (termico, acustico), per anni è stato largamente utilizzato per applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di consumo, trovando larghissimo impiego in moltissimi settori ed in particolare nell’edilizia. La Legge n. 257 del 1992 ha vietato in Italia l’estrazione dell’amianto, la fabbricazione di manufatti e la loro commercializzazione; tuttavia, ancora oggi si stima la presenza di circa 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto.

All’interno degli edifici i materiali contenenti amianto possono essere presenti:

  •  nella centrale termica (coibentazione delle tubazioni, guarnizioni della caldaia, tubazioni di aerazione, amianto applicato a spruzzo sul soffitto e le pareti);
  • nei tubi di aerazione, pluviali, lastre di cemento-amianto, cassoni per l’acqua;
  •  nelle canne fumarie e nei comignoli;+
  • nelle tubazioni (scarichi, fognatura, acqua potabile);
  • nei rivestimenti antincendio applicati a spruzzo;
  • nei cavedi;
  • nella copertura (lastre piane o ondulate di cemento-amianto, tegole tipo marsigliese, guaine impermeabili, ecc.)
  • nei controsoffitti;
  • nel vano corsa ascensore e nel locale macchinario;
  • negli intonaci;
  • nei pavimenti vinilici.

L’amianto è un agente cancerogeno riconosciuto con la potenzialità di indurre diverse forme di neoplasia. Il rischio è legato alla possibilità che si liberino delle fibre nell’aria e che queste vengano inalate. Se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale e quindi situazioni di esposizione. La potenziale pericolosità dei materiali contenenti amianto presenti in un edificio dipende perciò dalla maggiore o minore facilità di rilasciare fibre nell’aria e che possono essere respirate dagli occupanti.

La gestione del rischio amianto – rileva poi il documento – coinvolge più figure, ciascuna con compiti specifici, a seconda che si tratti di luoghi di vita o di lavoro, con ruoli previsti dalla legislazione vigente o dalla normativa tecnica (in particolare proprietario o gestore dell’immobile, datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, responsabile del rischio amianto, addetto al censimento). Questa situazione impone un approccio sistematico e condiviso, spesso difficile da gestire per la complessità e per la mancanza delle dovute conoscenze da parte delle figure che hanno in capo la responsabilità della gestione dell’amianto negli edifici.

La pubblicazione illustra quindi il percorso di gestione del rischio dovuto alla presenza di materiali contenenti amianto nelle sue fasi, dalle attività di censimento dell’amianto, al programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto, fino all’informativa ai lavoratori e occupanti degli edifici, con un accenno alle attività di bonifica. Vengono altresì descritte le metodologie e le tecniche per il campionamento e l’analisi dell’amianto per rendere tutte le figure più consapevoli anche su tutto il processo di caratterizzazione dei materiali contenenti amianto.

Ciò, nella consapevolezza – sottolinea il documento – che la mappatura dei materiali contenenti amianto negli edifici e i compiti del responsabile del rischio amianto sono elementi cardine nelle disposizioni introdotte dalla direttiva UE 2023/2668, e recepita in Italia con il decreto legislativo 213 del 31 dicembre 2025, per gli aspetti inerenti alla salute dei lavoratori che operano all’interno di un ambiente di lavoro in cui sono presenti materiali contenenti amianto, sia tramite una valutazione da parte dei datori di lavoro dell’esposizione diretta e indiretta a fibre di amianto, sia tramite il censimento obbligatorio dei materiali contenenti amianto in ogni edificio in cui è prevista un’attività di demolizione, manutenzione e/o ristrutturazione.

Una particolare attenzione, infine, viene dedicata dal documento alle conoscenze e competenze di figure che rivestono un ruolo determinante nella fase di censimento e nella gestione del rischio amianto, i cui requisiti sono definiti da norme (UNI 11903:2023) e prassi di riferimento (UNI/PdR 152.2).

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