Ristrutturazioni: novità fiscali sui beni “significativi”

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L’Agenzia delle entrate, con la circolare 15/E del 12 luglio 2018, ha chiarito la disciplina dei “beni significativi”, quelli individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999, tenendo conto dell’interpretazione autentica di queste regole fornita dall’ultima legge di bilancio.

In linea generale, il documento di prassi ricorda che la categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In sintesi, la norma regolatrice degli sconti, contenuta nella Finanziaria 2000, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa.

L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.

Diverso – sottolinea la circolare – è, invece, il trattamento fiscale dei “beni significativi” secondo il Dm 29 dicembre 1999 (caldaie, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza; video citofoni, ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni) il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.

Ebbene, prescrive la norma, in merito ai beni significativi, l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Su tale argomento – ricorda la circolare – è intervenuta, con una interpretazione autentica, l’ultima legge di bilancio, chiarendo, in particolare:

– il criterio con il quale deve essere determinata la rilevanza delle parti staccate dei beni significativi, per calcolare il valore di questi ultimi

– le modalità di determinazione del valore dei beni significativi

– le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.

Tanto premesso, l’Agenzia precisa che vanno considerati “beni significativi” anche quelli che hanno le stesse funzionalità dei beni elencati. Ad esempio, le stufe a pellet, se utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, possono essere assimilate alle caldaie, vale a dire a “beni significativi”.

La circolare chiarisce che poi che il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell’aliquota agevolata, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale.

Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare puntualizza che da questo deve essere escluso il mark-up, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: ciò che conta è solo il costo “originario”.

Per quanto riguarda le indicazioni sulla fatturazione, in base alla circolare il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.

La circolare, infine, afferma che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva. Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.

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