«Sono consigliere comunale di un piccolo centro. La nostra polizia locale ha proposto di installare varchi elettronici con lettura automatica delle targhe agli ingressi del paese, sia per il controllo del traffico che per verificare se i veicoli in transito siano assicurati e revisionati. Il sindaco ritiene che le competenze comunali in materia di sicurezza urbana siano una base sufficiente per ritenere che l’ente abbia un interesse legittimo a esercitare tale attività. È davvero così?», chiede un lettore di Sicurezza.
No, e il punto merita chiarezza perché l’equivoco è diffuso. La pubblica amministrazione, a differenza del privato, non può mai fondare un trattamento di dati personali sul “legittimo interesse“: le occorre un obbligo di legge o un compito di interesse pubblico previsto da una norma di rango primario. Il richiamo generico alle funzioni di sicurezza urbana – anche quelle introdotte dal cosiddetto Decreto Minniti – non basta a legittimare la lettura sistematica e continuativa delle targhe di tutti i veicoli in transito.
La distinzione decisiva è tra l’uso puntuale del dispositivo, agganciato a un accertamento specifico, e la raccolta indiscriminata di dati su chiunque passi. Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato proprio un Comune che aveva memorizzato le targhe di tutti i transiti per finalità di controllo amministrativo, in assenza di un patto per la sicurezza urbana sottoscritto con la prefettura o di una disciplina di settore che autorizzasse l’impiego automatico permanente della lettura targhe.
Prima di procedere, dunque, è opportuno verificare la base giuridica, che deve sempre essere riferibile a una funzione istituzionale ed essere rafforzata da un patto per la sicurezza pubblica con la prefettura. Prima di mettere in funzione il sistema, è inoltre necessario eseguire una valutazione d’impatto (DPIA) per spiegare le ragioni per cui non si possono adottare sistemi alternativi con eguale efficacia e dare atto di aver analizzato rischi e misure di sicurezza idonee a garantire la tutela dei dati degli interessati, inclusi i tempi di conservazione ridotti al minimo e informazione adeguata tramite cartellonistica e avvisi. Diversamente, il sistema nasce già illegittimo, per quanto tecnicamente ineccepibile.
