La norma CEI 79-3 rappresenta, fin dalla sua nascita, il principale riferimento normativo per la progettazione, l’installazione e la verifica degli impianti di allarme intrusione. Non si tratta soltanto di una norma tecnica in senso stretto, ma di un documento che ha progressivamente contribuito a definire il perimetro delle responsabilità dei diversi attori coinvolti: progettisti, installatori, manutentori e committenti.
Foto statica
L’edizione 2024 della norma, pubblicata nel 2025, introduce, tra le varie novità, un chiarimento particolarmente rilevante sul tema della manutenzione, destinato ad avere un impatto concreto sulle modalità operative del settore. In particolare, il paragrafo 11.2 è stato oggetto di una revisione sostanziale. Mi piace ricordare come tale modifica sia stata possibile anche grazie al contributo di chi, come il sottoscritto, ha partecipato all’inchiesta pubblica che ha preceduto la pubblicazione della norma.
Nella precedente formulazione, infatti, il paragrafo prevedeva che, in caso di assenza di una regolare manutenzione ordinaria, potesse decadere la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) dell’impianto ai sensi del D.M. 37/08. Una previsione che, sebbene animata dall’intento di promuovere buone pratiche manutentive, presentava evidenti criticità dal punto di vista tecnico e concettuale. La Di.Co., infatti, attesta la corretta realizzazione dell’impianto nel momento in cui esso viene consegnato al committente. È una fotografia dell’impianto al termine dei lavori, che certifica il rispetto delle norme tecniche e legislative vigenti in quella precisa fase. Far dipendere la validità di tale documento da eventi successivi, come la mancata manutenzione, significava attribuirgli un ruolo che esula dalla sua funzione originaria.
Cambio di approccio
Durante l’inchiesta pubblica si è cercato di evidenziare come installazione e manutenzione rappresentino due momenti distinti e complementari, ma non sovrapponibili. La prima riguarda la corretta esecuzione dell’opera; la seconda attiene alla conservazione nel tempo delle prestazioni. Confondere questi piani rischiava di generare incertezze interpretative e, in alcuni casi, di esporre ingiustamente l’installatore a responsabilità non coerenti con il proprio operato.
La nuova edizione della norma CEI 79-3 recepisce queste osservazioni e introduce un approccio più equilibrato. La manutenzione non viene affatto ridimensionata; al contrario, assume un ruolo centrale. Se nell’edizione del 2012 essa era trattata principalmente come un suggerimento, volto a evidenziare i benefici di una regolare attività manutentiva, oggi viene chiaramente configurata come un onere a carico del committente.
Contratto di manutenzione come tutela reciproca
La conseguenza della mancata manutenzione non è più la decadenza della Di.Co., bensì il venir meno della responsabilità dell’installatore in merito al mantenimento delle prestazioni dell’impianto. Questo passaggio segna un cambiamento culturale significativo per il settore. La sicurezza non può essere considerata un evento statico, legato esclusivamente al momento dell’installazione. Gli impianti di allarme intrusione moderni sono sistemi complessi, spesso integrati con componenti radio, software, reti dati e dispositivi soggetti a usura o aggiornamenti periodici. Senza una manutenzione strutturata, anche un impianto correttamente installato è destinato a perdere nel tempo parte della propria efficacia.
La manutenzione non può limitarsi alla semplice sostituzione delle batterie. Devono essere misurate tensioni e consumi che concorrono alla determinazione del funzionamento del sistema in assenza dell’alimentazione primaria. I sistemi di rivelazione devono essere periodicamente testati, poiché nel tempo possono variare le condizioni ambientali. Alcuni rivelatori richiedono inoltre interventi di pulizia: le lenti, in particolare nei dispositivi per esterni, sono soggette all’accumulo di sporco o alla formazione di patine che possono comprometterne il corretto funzionamento.
La norma chiarisce inoltre che la manutenzione non può essere affidata all’improvvisazione o a interventi occasionali. Non è sufficiente l’intervento “a chiamata” in caso di guasto, né tantomeno è ammissibile una gestione autonoma da parte dell’utente finale. La manutenzione deve essere formalizzata attraverso un regolare contratto, che preveda visite pianificate, controlli periodici, prove funzionali e una corretta registrazione delle attività svolte sull’impianto.
Questo approccio consente di garantire continuità di funzionamento, ma anche tracciabilità, elemento sempre più rilevante in caso di contenziosi, verifiche assicurative o richieste da parte degli enti preposti. Il contratto di manutenzione diventa quindi uno strumento di tutela reciproca: per il committente, che ha la ragionevole certezza di mantenere nel tempo il livello di sicurezza previsto in fase di progetto dell’impianto; per l’installatore, che può dimostrare di aver operato correttamente e nei limiti delle responsabilità assunte.
Sicurezza, un processo continuo e condiviso
In conclusione, la nuova norma CEI 79-3 non introduce obblighi punitivi, ma riafferma un principio di buon senso: la sicurezza è un processo continuo, che richiede competenze, metodo e responsabilità condivise. La manutenzione non è più un elemento accessorio, ma una parte integrante del sistema di allarme, contribuendo a valorizzare il ruolo dei professionisti del settore e a innalzare il livello qualitativo complessivo degli impianti di allarme intrusione.