Nella fattispecie in esame Tizio, quale gestore di un locale notturno, veniva condannato in secondo grado, per i reati di cui all’art 650 e 659 cod. pen, in quanto, secondo quanto ritenuto dalla Corte d’appello, svolgeva la propria attività consentendo la diffusione sonora all’esterno del locale a un livello tale da disturbare le persone che…