Canna fumaria e rispetto delle distanze

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Nel caso in esame, Tizio impugnava dinnanzi alla Corte di Cassazione la sentenza di secondo grado che lo condannava alla rimozione della canna fumaria installata in quanto violava le disposizioni normative relative alle distanze cui all’art 890 c.c. oltre che al regolamento comunale.

Rilevava difatti Tizio che il giudice di seconde cure ha erroneamente stabilito che ai fini della determinazione dell’altezza della canna fumaria si dovesse aver riguardo non al tetto sul quale deve essere montata la canna fumaria, ma la parte più alta del fabbricato comune.

Canna fumaria – La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione rigettando il ricorso stabiliva che: “la canna fumaria assolvendo alla stessa funzione dei camini, soggiace alla disciplina dettata in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi descritta dall’art 890 c.c. Tali elementi, se apposti nei pressi del confine con un fondo alino, devono osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie ad assicurare la sicurezza, la solidità e la salubrità dei fondi finitimi”.

Inoltre, in riferimento alla contestazione avanzata da Tizio ha precisato che: “la ratio dell’art 890 c.c. è quella di evitare che fumi nocivi ed intollerabili emessi dalle canne fumarie invadano le abitazioni e , trattandosi di tetti che coprono il medesimo fabbricato ad altezza diversa, tale scopo può essere raggiunto avendo come riferimento, per il calcolo delle distanze, il c.d. “colmo del tetto” cioè la parte più alta dell’intero fabbricato e non già il tetto di copertura della porzione più bassa del medesimo fabbricato” (Cass. civ. 15441/2021).

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