Contratto di appalto e danni alle parti comuni

Una società proprietaria di alcuni immobili siti in un edificio condominiale citava in giudizio il direttore lavori al quale il condominio aveva conferito tale incarico per il risanamento e restauro del condominio affinché una volta accertate le omissioni e gli errori posti in essere dal direttore lavori nell’espletamento di tale incarico e la negligente esecuzione dei compiti di vigilanza e sorveglianza, fosse condannato al risarcimento dei danni arrecati alle parti comuni dello stabile condominiale.

Le domande della società vennero rigettate sia in primo che in secondo grado in quanto il giudice ha ritenuto che l’attore fosse carente della legittimazione attiva.

Parte attrice ha pertanto impugnato la sentenza dinnanzi alla Corte di Cassazione la quale, ritenendo fondato il motivo di impugnazione, ha affermato il principio secondo cui:

“il singolo condomino può promuovere le azioni – o resistere alle azioni da altri proposte – a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota anche allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio, oppure ricorrere all’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria nell’interesse della res, se intendono evitare il pregiudizio che possa derivare alla cosa comune in presenza di una paralisi gestionale, perché non si prendono i «provvedimenti necessari per l’amministrazione» della stessa, avendo tale suo potere carattere autonomo” (Cass. Ord.n. 2984 del 2026).

La pronuncia rafforza, dunque, il ruolo attivo del singolo condomino, riconoscendogli un autonomo potere di tutela in presenza di inerzia collettiva, a salvaguardia dell’integrità e della corretta gestione della cosa comune.

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