Segnali tv: cosa si intende per “diritto di antenna”?

diritto di antennaIn materia condominiale, non può tendenzialmente essere vietato ai singoli condomini di installare o mantenere un’antenna televisiva personale, anche nel caso in cui sia montata un’antenna centralizzata.

Le antenne possono essere installate in qualunque parte dell’edificio, a patto che non rechino pregiudizio agli spazi e alle proprietà degli altri condomini, inoltre non devono alterare la destinazione e uso del bene; non devono ledere il decoro architettonico, e la stabilità e sicurezza del condominio inteso quale struttura.

Il “diritto di antenna”

I proprietari degli immobili, dunque, nei luoghi di installazione delle antenne, devono consentire l’accesso alle loro proprietà per l’installazione e non possono opporsi al passaggio di fili o qualsiasi altro impianto indispensabile al collocamento delle antenne. Tale principio è stato espresso dalla giurisprudenza di merito in più occasioni che, bilanciando gli interessi delle rispettive parti in gioco, ha optato per far prevalere il diritto al collocamento delle antenne, nei casi in cui queste ultime e il relativo montaggio, non arrechino danni e/o disagi così gravi da interferire con le proprietà altrui e con la sicurezza dell’intero condominio.

In presenza di questi presupposti, i proprietari ove dovrà essere collocata l’antenna, non potranno fare altro che accettare il passaggio del personale atto al montaggio e successivamente dei cavi e/o impianti funzionali. In questo senso, vedasi da ultimo Tribunale Castrovillari sez. I, 07/08/2020, n.694.

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