La responsabilità penale, non sempre è a carico dell’appaltatore

Condividi

In tema di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n. 287 del 12 gennaio 2016 ha chiarito che “il committente, nella cui disponibilità permane l’ambiente di lavoro, ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall’impresa appaltatrice, consistenti nell’informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell’appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l’appaltatrice per l’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi”.

Sempre in materia di infortuni sul lavoro, la Suprema Corte ha anche statuito che “in caso di violazione della normativa antinfortunistica in un cantiere edile non si possono negare le attenuanti al responsabile della sicurezza se costui, pur non avendo pagato la sanzione amministrativa, ha comunque eliminato tutte le violazioni in merito al posizionamento delle impalcature”. Il principio è stato emanato in relazione ad una fattispecie in cui la sanzione amministrativa non era stata pagata perché l’imprenditore essendo fallito, non aveva risorse economiche. La Corte ne ha quindi dedotto che ferma restando la responsabilità penale, vanno comunque considerate anche le eventuali condizioni economiche eccepite dall’imputato, in ordine alla concessone della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, del codice penale.

Richiedi maggiori informazioni

Ti potrebbero interessare

rischio elettrico

Rischio elettrico e responsabilità datoriale

La sentenza della Cassazione ribadisce i limiti dell’abnormità in materia di prevenzione antinfortunistica.

L’importanza di definire le responsabilità del distributore

Con l’ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra un utente e i soggetti erogatori di energia elettrica riguardo la responsabilità del distributore per un contatore guasto e le relative conseguenze civili.

Quando la delibera è valida anche senza relazione tecnica?

Nel caso in esame, un condomino impugnava dinanzi all’autorità competente una delibera assembleare con la quale il condominio aveva ritenuto non necessaria, alla luce della normativa vigente, la redazione di una diagnosi energetica né la determinazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento secondo la disciplina specifica di settore.

Sostituzione della colonna di scarico e ripartizione delle spese

Nel caso in esame, una condomina ha impugnato una delibera assembleare contestando la ripartizione delle spese sostenute per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere, poiché suddivise in parti uguali tra i condomini interessati anziché in base ai millesimi di proprietà.