La responsabilità penale, non sempre è a carico dell’appaltatore

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In tema di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n. 287 del 12 gennaio 2016 ha chiarito che “il committente, nella cui disponibilità permane l’ambiente di lavoro, ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall’impresa appaltatrice, consistenti nell’informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell’appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l’appaltatrice per l’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi”.

Sempre in materia di infortuni sul lavoro, la Suprema Corte ha anche statuito che “in caso di violazione della normativa antinfortunistica in un cantiere edile non si possono negare le attenuanti al responsabile della sicurezza se costui, pur non avendo pagato la sanzione amministrativa, ha comunque eliminato tutte le violazioni in merito al posizionamento delle impalcature”. Il principio è stato emanato in relazione ad una fattispecie in cui la sanzione amministrativa non era stata pagata perché l’imprenditore essendo fallito, non aveva risorse economiche. La Corte ne ha quindi dedotto che ferma restando la responsabilità penale, vanno comunque considerate anche le eventuali condizioni economiche eccepite dall’imputato, in ordine alla concessone della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, del codice penale.

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