Certificati energetici e norme tecniche

In materia di incentivi per l’efficienza energetica, il certificato rilasciato dall’ente terzo qualificato deve indicare chiaramente la norma tecnica prescritta dalla disciplina incentivante, non essendo sufficiente un generico richiamo alle direttive europee, e deve utilizzare i parametri tecnici corretti senza contraddizioni o errori.

Non è consentito al giudice amministrativo procedere a interpretazione correttiva di certificati contenenti indicazioni tecniche contraddittorie o erronee, spettando al richiedente l’onere di produrre certificazioni corrette e conformi ai requisiti prescritti.

La presenza di certificazioni difformi, con valori di rendimento differenti basati sui medesimi report di prova e senza adeguata giustificazione tecnica fondata su nuove prove, costituisce irregolarità sostanziale che legittima il diniego di accesso agli incentivi.

Le autocertificazioni rilasciate dal costruttore o dal distributore non sono equipollenti alla certificazione dell’ente terzo qualificato e non possono supplire alle carenze o difformità di quest’ultima.

In tema di contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis L. 241/1990, non sussiste obbligo di perfetta specularità tra i motivi del preavviso di rigetto e quelli del provvedimento finale, potendo l’Amministrazione integrare o precisare le ragioni del diniego all’esito del contraddittorio, purché sia garantita la conoscenza dei motivi ostativi e la possibilità di difesa.

(TAR Lazio sentenza n. 22746 del 2025)

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