Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo corretta la ripartizione effettuata; decisione confermata anche dalla Corte d’appello, che ha respinto il gravame.
La condomina ha quindi proposto ricorso per cassazione. Il giudice di legittimità, riformando la sentenza impugnata, ha affermato che:
“a norma dell’art 1123 c.c. le spese necessarie per la conservazione e riparazione delle parti comuni di un edificio in condomino vanno ripartite fra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno; il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell’intero stabile, non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell’ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, ai sensi dell’art. 1123, primo capoverso c.c., fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite; in tal caso, infatti, il rapporto di valore fra i singoli appartamenti e il complesso delle unità immobiliari appartenenti ai condomini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle, previa l’esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione”.
(Cass. Civ. ord. n. 1095/2026).
Ne deriva che, anche quando l’utilità dell’opera riguarda solo alcuni condomini, il criterio guida resta quello della proporzionalità, da applicarsi mediante un opportuno ricalcolo dei millesimi.