Condotto di scarico dei rifiuti, no all’usucapione del singolo condomino

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cavedio“Il condomino che possiede in via esclusiva il condotto di scarico comune all’insaputa degli altri condomini non può usucapirne la proprietà”.
L’usucapione è un termine che definisce il “modo di acquisto della proprietà di una cosa o di altro diritto su di essa, mediante il possesso della stessa per un periodo di tempo stabilito dalla Legge”.
Il principio riportato, espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11903 depositata il 9 giugno 2015, si riferisce ad una fattispecie in cui un condomino agiva nei confronti dei proprietari di due appartamenti per ottenere il rilascio della porzione di condotto di scarico dei rifiuti, occupato dai convenuti che ritenevano di essere divenuti proprietari esclusivi per usucapione ossia per possesso indisturbato protratto nel tempo. Di diverso avviso prima i giudici di merito, in primo grado e in appello, poi la Suprema Corte nell’accogliere le domanda di parte attrice con condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, hanno chiarito che il possesso rivendicato da questi ultimi non era idoneo a far scattare l’usucapione, perché perpetrato in maniera clandestina, cioè senza palesare la volontà di possedere in via esclusiva il bene comune agli altri condomini che, perciò, non hanno potuto reagire all’illegittimo impossessamento. Più precisamente, la clandestinità derivava dal fatto che i bocchettoni che consentivano l’apertura e l’ispezione della parte di scarico erano bloccati per ragioni di sicurezza. Nel confermare i giudizi di merito la Corte di Cassazione ha così sottolineato che il condotto deve presumersi di proprietà comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., n. 3, in quanto rientrante nei “canali di scarico” richiamati nella norma anzidetta.

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