Ascensore condominiale e immissioni rumorose

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Alcuni condomini citavano in giudizio il condominio affinché fosse accertato il superamento del limite di tollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dal motore dell’ascensore a servizio del palazzo e la condanna del convenuto all’esecuzione delle opere necessarie per eliminarle, nonché al risarcimento del danno.

Il Tribunale, limitandosi ad accertare l’avvenuta esecuzione delle opere disposte dal CTU, ha rigettato il gravame. La Cassazione intervenuta sulla vicenda ha affermato che la sentenza del Tribunale era errata in quanto il giudice si è limitato a verificare l’esecuzione dei lavori senza accertare l’effettiva eliminazione delle immissioni rumorose.

Ha affermato infatti che: «[…] una volta verificata l’esistenza di immissioni rumorose superiori alla soglia di tollerabilità, il giudice di merito è chiamato, nell’ambito della decisione sulla domanda inibitoria formulata dalla parte che le subisce, ad accertare se, in concreto, il fenomeno dannoso sia stato eliminato, ed in quale misura».

Accolto pertanto il ricorso la sentenza impugnata veniva cassata e rinviata al giudice di secondo grado per una nuova valutazione.

(Cassazione Civile ord n. 7855/2025)

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