Non mi pagano: come devo comportarmi?

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Il contenuto di questa seconda missiva (sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) dovrà necessariamente essere più incisivo, laddove “…si intima il pagamento entro 8 giorni dal ricevimento della presente, in assenza del quale il nostro legale, che ci legge in copia, agirà giudizialmente senza ulteriore preavviso e con ulteriori aggravi di costi a Vostro carico. Resta inteso che, a far data da oggi, ogni eventuale proposta conciliativa dovrà essere concordata e formalizzata con il suddetto avvocato; al quale, altresì, dovrà essere indirizzata ogni successiva eventuale comunicazione afferente il Vostro debito. La presente lettera raccomandata vale a tutti gli effetti della messa in mora…”.

Decorso il termine di cui sopra la copia della lettera, con la relativa cartolina di ritorno, andrà consegnata al vostro avvocato di fiducia; il quale non dovrà più inviare altra lettera di messa in mora (con il vantaggio di risparmiare tempo e denaro) e dovrà procedere giudizialmente senza indugi; non prima, però, di avere effettuato le valutazioni sulle concrete possibilità di recupero del credito. Vale a dire dopo aver esaminato la patrimonialità del soggetto. Infatti non ha senso anticipare dei costi e perdere del tempo per procedere giudizialmente se, poi, non sappiamo dove andare a prendere il denaro.

Cosa pignorare?

A tal proposito ritengo non conveniente procedere a pignoramenti di beni mobiliari per somme di denaro (soprattutto se non ingenti) qualora sussistano delle alternative; infatti, piuttosto che verso il pignoramento mobiliare, è meglio orientarsi su quello immobiliare o – meglio ancora – sul pignoramento di somme di denaro direttamente presso le banche.

Potendo evitare, sconsiglio di preferire la prima soluzione dal momento che la procedura è lunga e comporta ulteriore attività per l’avvocato che, quindi, dovrà essere pagato anche per questo. Tra l’altro non tutti i beni possono essere pignorati, inoltre occorre valutare se si trovano nel territorio in cui opera il vostro legale; diversamente, egli, difficilmente potrà seguire personalmente la procedura e dare indicazioni all’ufficiale giudiziario su come procedere, con la conseguente possibilità che vengano pignorati beni di scarso interesse e che nessuno li compri all’asta; infine spesso viene nominato “custode giudiziario” lo stesso debitore, con il rischio che possa sostituire i beni di valore con altri simili, poiché l’ufficiale giudiziario abitualmente si limita a una descrizione sommaria degli stessi. Sicché può accadere che, quando arriva la società incaricata del ritiro e della vendita di tali beni, prelevi oggetti di valore assai inferiore a quello complessivamente attribuito dall’ufficiale giudiziario. Oltretutto anche questa società, incaricata delle vendite giudiziarie, dovrà essere retribuita in via privilegiata e solo il residuo del ricavato andrà a soddisfare il Vostro credito.

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