Nuovo AEC Commercio: più tutele economiche per gli agenti

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NEL CORSO dell’assemblea nazionale di ARAME si è svolto un talk dedicato all’aggiornamento dell’AEC Commercio

Dalle indennità di fine rapporto alle provvigioni sull’e-commerce: cosa cambia per gli agenti con il nuovo accordo economico collettivo (AEC).

L’Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore Commer­cio, siglato il 4 giu­gno 2025 dalle organizzazioni sindacali di categoria degli A­genti e dalle associazioni dato­riali del settore commercio è en­trato ufficialmente in vigore il 1° luglio 2025. Valido fino al 30 giugno 2029, sostituisce il pre­cedente accordo del 2009 e si applica automaticamente ai con­tratti in corso che richiamano la disciplina collettiva del settore.

L’avvocato Michele Taccarel­li e Vincenzo Salerno, rispet­tivamente consulente legale e membro del consiglio naziona­le ARAME, passano in rassegna le principali misure introdotte dall’accordo, che nell’insieme rafforzano le tutele economiche per l’agente di commercio in un contesto di profonda trasforma­zione dei mercati. Questi temi sono stati approfonditi anche nel corso dell’assemblea nazionale svoltasi il 28 novembre scorso a Bari, in un talk dedicato.

Quali sono le principali novità introdotte dall’AEC recentemente sottoscritto?

MICHELE TACCARELLI, avvocato e consulente legale di ARAME

«Una delle novità più rilevanti consiste nell’ampliamento della base di calcolo per i singoli istitu­ti contrattuali, come le indennità di fine rapporto, l’indennità sosti­tutiva del preavviso e il corrispet­tivo per il patto di non concorren­za post-contrattuale. In forza del nuovo AEC, nel calcolo di tali isti­tuti devono essere inclusi non so­lo le provvigioni, ma anche tutte le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese for­fettari e i premi per risultato.

Lo stesso vale per i compensi relativi alle attività accessorie e comple­mentari (come il coordinamento di altri agenti o l’incasso) che, se­condo quanto chiarisce l’AEC, de­vono essere definiti in forma non provvigionale, anche quando so­no pattuiti separatamente o in se­de individuale.

A questa maggio­re tutela economica si affianca il principio di trasparenza: l’agente ha il diritto di ricevere dalla pre­ponente informazioni complete e dettagliate su prodotti, cliente­la e fatturato della zona oggetto del contratto. Anche la norma su­gli anticipi provvigionali diventa più favorevole, elevando la soglia massima dal 50% al 70%».

A proposito delle nuove soglie alle variazioni contrattuali e dei limiti ai contratti a termine: cosa cambia concretamente per l’agente?

«Il nuovo assetto normativo in­terviene con decisione sulla ge­stione delle variazioni contrat­tuali, allineando il settore Com­mercio ai parametri più garantisti già utilizzati nell’Industria. L’o­biettivo è dare maggiore stabili­tà al mandato, classificando ogni modifica in base al suo reale peso economico: restiamo nel campo della lieve entità se l’impatto non supera il 5%, passiamo alla media entità tra il 5% e il 15%, mentre oltre questa soglia si configura u­na variazione sensibile. Quest’ul­timo valore è particolarmente significativo, poiché abbassando il precedente limite del 20% am­plia i casi in cui l’agente può far valere i propri diritti.

Rafforzano ul­teriormente il rapporto altri due nuovi fattori: da un lato, il periodo di rispetto di un anno, nel quale alla mandante è vietato applica­re riduzioni sensibili al contratto; dall’altro, per evitare che la man­dante apporti piccole variazioni di lieve e media entità consecu­tive con l’obiettivo di erodere le spettanze dell’agente, l’arco tem­porale in cui queste variazioni si considerano come un’unica ope­razione passa da 18 a 24 mesi.

La mandante ha inoltre l’obbligo di comunicare espressamente all’a­gente l’entità economica della variazione che intende adottare. Se l’agente è monomandatario e sceglie di accettare una variazio­ne di media o sensibile entità, può scegliere di continuare a operare da agente plurimandatario. Pa­rallelamente, l’accordo pone un freno all’incertezza e all’abuso dei contratti a termine, stabilen­do che i contratti a tempo deter­minato non potranno essere rin­novati per più di due volte conse­cutivamente».

Un tema sempre “caldo” sono i criteri di calcolo del FIRR.

«Assolutamente. È bene ricorda­re che dal 1° gennaio 2026 sono scattati i nuovi massimali per il calcolo del Fondo Indennità Ri­soluzione Rapporto (FIRR), con i massimali provvigionali che rad­doppiano, portando i limiti per gli agenti senza esclusiva (pluri­mandatari) a 1% fino a €12.000, 3% tra €12.001 e €18.000, e 1% sull’eccedenza, con limiti raddop­piati per gli agenti con esclusiva (monomandatari). Viene inoltre potenziata la tutela nelle società di persone: l’indennità di fine rapporto è ora riconosciuta an­che in caso di scioglimento della società per mancanza di pluralità di soci dovuta a pensionamento, invalidità o decesso del socio o­perativo».

Il riconoscimento della paternità dell’agente è una novità di questo AEC.

«Per la prima volta, l’AEC Com­mercio introduce una tutela spe­cifica per la paternità: il padre a­gente ha diritto ad astenersi dal lavoro per 20 giorni nei primi 5 mesi dalla nascita o adozione. In questo periodo il contratto resta sospeso e la mandante ha il divie­to di risolverlo».

Un altro aspetto inedito è il riconoscimento del ruolo dell’agente nelle vendite on line.

«Esatto: viene formalmente pre­visto il diritto dell’agente alla provvigione per gli ordini deri­vanti dal commercio elettroni­co aziendale, se la sua attività di promozione sul territorio abbia favorito la conclusione di con­tratti online. La mandante ha l’obbligo di riportare queste ven­dite, effettuate anche verso i pri­vati, direttamente negli estratti conto periodici, corrispondendo le relative provvigioni nei termi­ni di legge. Va considerato che questo aspetto, molto importan­te per la categoria nel suo insie­me, ha un impatto relativo sugli agenti di materiale elettrico, in considerazione della specificità delle merceologie che trattano».

In prospettiva più ampia, come gli AEC si integrano nei rapporti tra mandante e agente?

VINCENZO SALERNO, membro del consiglio nazionale ARAME

«Un contratto d’agenzia viene redatto in considerazione di spe­cifici elementi quali l’oggetto del mandato, la durata dell’incarico, la zona di competenza e i crite­ri per il calcolo delle provvigioni. Questi definiscono il perimetro del rapporto, determinando l’am­bito di applicabilità delle leggi e delle altre fonti normative, come gli usi commerciali e i pronuncia­menti giurisprudenziali. Quando nel contratto d’agenzia viene in­serito un riferimento – esplicito o implicito – all’Accordo Economico Collettivo (AEC) Industria o Com­mercio in vigore alla data di ste­sura del contratto, l’agente go­de di una più ampia tutela sugli aspetti-chiave del rapporto con la preponente, come le variazioni provvigionali e l’indennità di fine rapporto appena descritti».

Perché è così importante richiamare l’AEC nella prospettiva dell’indennità di fine rapporto?

«Quest’ultima, a sua volta, va considerata come l’insieme di tre componenti: FIRR, indennità suppletiva di clientela e indenni­tà meritocratica. Senza un richiamo agli AEC nel contratto d’agenzia, l’agente perderebbe il diritto all’inden­nità suppletiva di clientela, che scatta automaticamente in caso di scioglimento del rapporto per volontà della mandante o per cause non imputabili all’agente, correndo inoltre il rischio che il FIRR non sia liquidato. In tal ca­so, l’unica strada percorribile re­sta per egli quella dell’indennità legale ex art. 1751 c.c., la cosid­detta “meritocratica”, che im­pone all’agente di dimostrare in giudizio il valore aggiunto creato, l’apporto di nuovi clienti o l’incre­mento dei degli affari, lasciando al giudice la valutazione finale. Questa è una via decisamente più impervia rispetto a quella ga­rantita dagli AEC. Infine, sebbene le modifiche degli AEC si appli­chino di default ai contratti che lo richiamano, è consigliabile ade­guare formalmente i vecchi ac­cordi per evitare contestazioni».

CONSULENZA LEGALE QUALIFICATA
Uno dei principali servizi di ARAME, l’associazione di categoria degli agenti di materiale elettrico, consiste nel supporto legale. Tutti gli associati possono rivolgersi, tramite la segreteria associativa, all’avvocato Michele Taccarelli per ottenere consulenza e assistenza su ogni aspetto inerente i contratti stipulati con le proprie mandanti (preponenti), al fine di risolvere dubbi interpretativi e prevenire eventuali controversie. Il primo consulto è gratuito, mentre le successive consulenze sono erogate secondo un tariffario agevolato, in esclusiva per ARAME
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