Il Tribunale ha dunque ordinato alla società di distribuzione di provvedere allo spostamento o alla rimozione della linea elettrica entro un determinato termine prevedendo una penale per ogni giorno di ritardo.
Tale decisione del Tribunale si fondava sull’analisi degli articoli 91 e 92 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/03) e dell’art. 122 del Regio Decreto n. 1775/1933, che disciplinano le servitù di reti di comunicazione elettronica.
Il Tribunale ha quindi stabilito, in assenza di servitù coattiva e in presenza di una riduzione ingiustificata del diritto di proprietà, che l’onere economico allo spostamento dei cavi e delle condutture, sia di responsabilità del gestore dell’elettrodotto.
(Tribunale di Trapani, Sentenza n. 586/2025)