Con la sentenza n. 5367/2026 la Corte di Cassazione ha espresso un principio fondamentale in tema di costituzione di servitù di elettrodo affermando che:
«[…] il diritto a imporre il vincolo di elettrodotto deve trovare fonte in un negozio privato, oppure nell’acquisto per usucapione della relativa servitù, oppure ancora in un titolo espropriativo, mentre tutti gli atti amministrativi propedeutici, siano essi diretti ad accertare la necessità e il percorso del passaggio, la tipologia di elettrodotto e quant’altro, o costituiscano presupposto per il successivo atto d’espropriazione, non sono in grado d’incidere sul diritto reale alieno».
Tale principio trae origine da una vicenda in cui la società proprietaria di un complesso immobiliare conveniva in giudizio la società esercente il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, deducendo che, nel corso di lavori di ristrutturazione, erano stati rinvenuti cavi elettrici sotterranei di proprietà di quest’ultima, la cui presenza non era mai stata comunicata. L’attrice chiedeva, pertanto, la rimozione dei cavi ritenuti abusivi, nonché il risarcimento dei danni subiti.
La società convenuta si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità dell’installazione, deducendo che la servitù di elettrodotto si fosse costituita per legge, per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione. La Corte di cassazione, nel pronunciarsi sulla controversia, ha chiarito che, ai fini della costituzione di una servitù di elettrodotto, non è sufficiente una mera autorizzazione amministrativa, essendo invece necessario un valido titolo giuridico, quale un accordo tra le parti, l’acquisto per usucapione o un provvedimento espropriativo che imponga il vincolo mediante un atto finale, accompagnato dal riconoscimento della relativa indennità.
Gli atti amministrativi propedeutici, quali le autorizzazioni alla realizzazione dell’impianto o le determinazioni relative al tracciato, si configurano, infatti, come mere fasi preparatorie del procedimento e non sono idonei, di per sé, a costituire un diritto reale di servitù. In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello competente, la quale dovrà riesaminare la vicenda attenendosi al principio di diritto enunciato.
