Contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese

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Nel caso in esame Tizio impugnava dinnanzi al Tribunale di competenza la delibera assembleare con la quale il condominio aveva deciso di ripartire le spese di riscaldamento inerenti all’importo del gas metano, al 50% in base ai consumi e al 50% in base alle tabelle millesimali; Tizio riteneva illegittima tale delibera evidenziando come le singole unità immobiliari del condominio erano dotate di un sistema di contabilizzazione di calore e che pertanto la quota da ripartire secondo le tabelle millesimali dovevano riguardare solo le spese di manutenzione dell’impianto nonché la quota di combustibile non imputabile ai singoli in quanto legata alla dispersione termica. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno rigettato il gravame.

Tizio proponeva pertanto ricorso in Cassazione la quale, discostandosi dalle precedenti sentenza ha stabilito che: “le spese di riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio”(Cass. civ. sent. n. 28282/2019). Alla luce del suindicato principio il giudice di legittimità accoglieva il ricorso di Tizio cassando la sentenza impugnata.

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