Incidente per malfunzionamento dell’ascensore, chi risponde?

La vicenda origina da un incidente verificatosi in un ascensore condominiale malfunzionante che ha portato all’infortunio di un condomino a causa dell’improvvisa accelerazione del meccanismo.
Il soggetto otteneva il risarcimento dei danni subiti, direttamente dal condominio, che agiva a sua volta nei confronti dell’azienda preposta alla manutenzione dell’ascensore, chiedendo a tale ditta il rimborso di quanto risarcito al soggetto danneggiato.
Secondo il condominio il malfunzionamento era già presente prima dell’incidente e la ditta non aveva mai provveduto alla corretta manutenzione dello stesso, né tantomeno era intervenuta su richiamo del condominio, rendendosi di fatto responsabile pienamente dell’accaduto.
Il condominio quindi si rivolgeva al Tribunale di Napoli per vedersi riconoscere il diritto al rimborso della somma risarcita da parte della ditta preposta alle manutenzioni.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Napoli confermavano la condanna in manleva e la responsabilità della ditta.
La ditta successivamente proponeva ricorso per Cassazione a cui seguiva un’ordinanza della Corte che affermava definitivamente che il condominio è sì tenuto a risarcire al terzo i danni subiti a causa di un malfunzionamento dell’ascensore o di qualunque dispositivo condominiale (ad es. cancello elettrico), ma in ogni caso il condominio stesso potrà sempre rivalersi nei confronti della ditta a cui era affidata la manutenzione se riesce a dimostrare che il sinistro è imputabile ad un malfunzionamento preesistente che la ditta non ha provveduto a gestire ed eliminare con il proprio intervento.
Corte di Cassazione, sez. 3 civile, con l’ordinanza 13 giugno-29 novembre 2019, n. 31215

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