Rafforzate le tutele per i contratti di luce e gas

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I clienti domestici che stipuleranno un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica e/o di gas possono ora beneficiare di maggiori tutele. Dal 13 giugno 2014, infatti, le regole sono cambiate: i consumatori dovranno ricevere maggiori informazioni pre-contrattuali dal venditore, avranno non più 10 ma 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento e potranno chiedere di accelerare il cambio di fornitore rinunciando al periodo di ripensamento. È quanto prevede la delibera 266/2014/R/com dell’Autorità per l’energia in attuazione del d.lgs. 21/14 di recepimento della direttiva 2011/83/UE che integra e modifica alcune previsioni del Codice di consumo sui diritti dei consumatori. Le novità riguardano tutti i contratti, anche quelli conclusi a distanza – ad esempio al telefono o su internet o fuori dei locali commerciali – e vanno a modificare in parte il Codice di condotta commerciale dell’Autorità, ma anche alcuni provvedimenti di regolazione, come quelli sull’accesso ai servizi di distribuzione, sul diritto di recesso, sul cambio di fornitore e sui contratti non richiesti. In particolare per i contratti non richiesti, le cosiddette misure preventive (telefonate o lettere di conferma della volontà del cliente di aderire a quel contratto introdotte con la delibera 153/2012) vengono sostituite dai nuovi obblighi del Codice del consumo, molto articolati e stringenti, a livello di ‘prevenzione’ dei contratti non richiesti, per quel che riguarda le indicazioni da fornire ai consumatori e la verifica del consenso per accertare la volontà di stipulare un nuovo contratto o cambiare fornitore. Di fatto, per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali, il venditore dovrà fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o altro mezzo durevole che consenta al consumatore di conservare le informazioni (come ad esempio una mail, un cd); per i contratti a distanza il venditore dovrà dare al cliente la conferma del contratto (su mezzo durevole) prima che la fornitura inizi. Per i contratti che si devono concludere per telefono, anche l’offerta dovrà essere confermata al consumatore che sarà vincolato solo dopo averla firmata o comunque accettata secondo quanto previsto dal Codice del consumo.

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