Ballatoio e canna fumaria, demolizione sì o no?

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La Corte di Cassazione, II Sezione civile, con la sentenza n. 2444/2016, ha stabilito che l’assemblea condominiale “se può disporre, con le prescritte maggioranze, dei diritti relativi alle parti comuni dell’edificio, non può disporre dei diritti relativi alle parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini”.

Il principio riportato è stato espresso in relazione ad una fattispecie in cui due coniugi convenivano in giudizio un altro condomino chiedendo che quest’ultimo fosse condannato alla demolizione del ballatoio e della canna fumaria realizzati nel suo appartamento, limitrofo a quello degli attori all’interno del medesimo condominio.

Il convenuto resisteva alla domanda e chiedeva a sua volta che gli attori fossero condannati al risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni presenti nel suo appartamento e provenienti da quello degli attori.

Il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda principale, decisione modificata poi in parte, dalla Corte d’Appello che rigettava la domanda di demolizione della canna fumaria ed accoglieva quella relativa alla demolizione del ballatoio.

Chiamata ad intervenire la Cassazione ha confermato quest’ultima decisione, statuendo che “l’assemblea condominiale, se può disporre, con le prescritte maggioranze, dei diritti relativi alle parti comuni dell’edificio, non può disporre dei diritti relativi alle parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini”.

Pertanto, la delibera dell’assemblea condominiale di approvazione dell’accordo transattivo, in forza del quale il condomino avrebbe acquisito il diritto di mantenere il ballatoio realizzato, “non poteva in alcun modo vincolare gli attori nella disposizione e nella tutela dei loro diritti”.

Silvia Ceruti

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