Per imporre ai condomini il ripristino delle fogne è necessario provarne la responsabilità

Condividi

fognature

“E’ illegittima l’ordinanza che ha ordinato ai ricorrenti di provvedere, in solido, al ripristino della funzionalità della condotta fognaria, addossando loro i relativi costi, in mancanza di una preventiva istruttoria tecnica circa l’origine delle infiltrazioni e sulle conseguenti responsabilità”.

Quello riportato è il principio espresso dal TAR Liguria con la sentenza n. 18/2016, emessa in relazione alla rottura di una condotta fognaria interrata, sotto la strada pubblica che aveva provocato copiose infiltrazioni di acque nere, nei locali interrati di un vicino edificio condominiale. Intervenuta, la ASL competente nel dichiarare una possibile emergenza sanitaria, non aveva effettuato alcun accertamento volto ad individuare il responsabile del guasto e a verificare se il tratto della condotta da cui erano partite le perdite, riguardassero tubazioni di adduzione alla condotta principale (di natura privata) o una condotta di collegamento tra due collettori fognari principali (di natura pubblica).

Al sopralluogo dei tecnici era seguita l’ordinanza del Sindaco che ingiungeva ai condomini dei locali interessati dalle infiltrazioni, di provvedere entro un mese, al ripristino della condotta fognaria. A fronte del rifiuto dei proprietari, il Comune provvedeva direttamente agli interventi necessari, addebitando ai condomini le spese sostenute. Chiamato ad intervenire, il TAR Liguria ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti emessi, accogliendo così il ricorso presentato dai condomini destinatari dell’ordinanza che hanno sottolineato come fosse “completamente mancata un’istruttoria finalizzata a stabilire la proprietà, pubblica o privata, del tratto di condotta fonte dei fenomeni infiltrativi riscontrati”.

A ciò si aggiunga come lo stesso Regolamento comunale per il servizio pubblico di fognatura prevedesse all’art. 25 che, in caso di inconvenienti agli allacciamenti autorizzati, doveva essere “effettuato apposito sopralluogo da parte del personale comunale per gli opportuni accertamenti tecnici finalizzati all’adozione di provvedimenti e/o interventi necessari” e all’art. 20 che “sono considerate private tutte le tubazioni di adduzione alla condotta principale, anche se insistenti sul suolo pubblico”. Già in passato la Corte di Cassazione, era intervenuta in relazione alla materia qui trattata, precisando che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico, tenuto come custode a rispondere, ex art. 2051 c.c., dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (Cass. civ. n. 6665/2009).

Silvia Ceruti

Edicola web

  • n.4 - Aprile 2026
  • GT Speciale Fiera 2026 n.2
  • Supplemento al n.3 - Marzo 2026 GT Speciale Fiera 2026 n.1

Ti potrebbero interessare

Disservizi alla linea telefonica e responsabilità del gestore

Una recente sentenza del Tribunale di Foggia ha statuito la responsabilità di una società di telefonia per il disservizio del sistema, e ha accolto la richiesta da parte dell’attore di ripristino della linea telefonica, in quanto la società non era riuscita in modo sufficiente a dimostrare l’adempimento volto a risolvere tale disservizio.

Certificati energetici e norme tecniche

In materia di incentivi per l’efficienza energetica, il certificato rilasciato dall’ente terzo qualificato deve indicare chiaramente la norma tecnica prescritta dalla disciplina incentivante, non essendo sufficiente un generico richiamo alle direttive europee, e deve utilizzare i parametri tecnici corretti senza contraddizioni o errori.

antenna

Condominio, esenzione dal pagamento dell’antenna centralizzata

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Salerno il condomino che non intenda utilizzare un’antenna centralizzata, ha la possibilità di escludersi e non partecipare alla spesa di installazione.

Consumi idrici anomali e doveri di buona fede

Nel caso in esame, un condominio ha proposto ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento notificata dalla società esercente il consumo idrico per mancato pagamento di alcune fatture.