Ripartizione delle spese di riscaldamento a seguito del distacco

Il Tribunale di Torino torna sul tema della ripartizione delle spese di riscaldamento in condominio con una recentissima sentenza del settembre 2025.

In tale pronuncia, il Tribunale ha affermato che la delibera assembleare che introduce un nuovo criterio di ripartizione delle spese, ponendo a carico del condomino distaccato dall’impianto centralizzato una quota di partecipazione ai consumi involontari, è da ritenersi nulla. Ciò poiché cambia i criteri generali di ripartizione delle spese, esulando dalle competenze dell’assemblea e violando l’art. 1118, comma 5, cod. civ.

La determinazione di un contributo ulteriore a carico del condomino distaccato, pur astrattamente possibile ai sensi del comma 4 dello stesso articolo quando il distacco produca aggravi di spesa per gli altri condomini, non può essere disposta in modo apodittico sulla base delle tabelle millesimali preesistenti, ma richiede una preventiva e argomentata valutazione tecnica in ordine all’effettivo beneficio termico fruito dall’unità distaccata e all’aggravio economico causato agli altri condomini, valutazione che deve risultare dalla delibera o dalla documentazione tecnica posta a suo fondamento”.

(in tal senso Tribunale civile Torino sentenza n. 4068 del 19 settembre 2025)

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