Verifica e validazione per la qualità dei progetti

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Per la realizzazione di impianti che siano conformi ai requisiti normativi, legislativi e prestazionali è fondamentale sottoporre il progetto a un’accurata verifica di una terza parte per la sua validazione.

La verifica della documentazione di progetto è un’attività che risulta cogente per gli appalti pubblici e che può essere eseguita su base volontaria per gli interventi privati. Essendo eseguita da una terza parte esterna al team di progettazione, la verifica fornisce la garanzia di un giudizio obiettivo ed indipendente. L’obiettivo fondamentale è di assicurare la qualità tecnica e la fattibilità del progetto.

In primo luogo, essa consente infatti di verificare il rispetto di tutte le norme e le leggi cogenti e la conformità alle regole dell’arte e ai requisiti prestazionali previsti in termini di soluzioni costruttive e di esigenze di gestione, manutenzione e durabilità nel tempo. Inoltre, il committente viene tutelato dal punto di vista economico in quanto il controllo della documentazione di progetto garantisce che le opere siano appaltabili e cantierabili nel rispetto del budget e del cronoprogramma, riducendo il rischio sia di varianti, riserve e contenziosi da parte dell’impresa appaltatrice durante l’esecuzione dei lavori per effetto di carenze o errori progettuali, sia di un prolungamento dei tempi di esecuzione.

La figura 1 mostra come l’investimento sostenuto per sviluppare un progetto coordinato, sottoposto all’attività di verifica, viene ampiamente ripagato in termini di maggiori opportunità e minori costi per eseguire eventuali modifiche.

Questa attività risulta di grande interesse per i progettisti dato che essi non soltanto sono responsabili dei documenti sottoposti a verifica ma potenzialmente possono essere incaricati del ruolo di verificatori, ovviamente se dotati di adeguata e comprovata esperienza e competenza.

Riferimenti normativi

Per i lavori pubblici il riferimento è costituito dall’articolo 42 del D.lgs. 36/23 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), secondo quanto di seguito descritto nel dettaglio. La metodologia da applicare in fase di verifica deve basarsi sulle indicazioni contenute nella norma UNI 10721 “Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia e alle opere in ingegneria civile” e nella serie di norme UNI 10722 “Edilizia – Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni”, che forniscono i criteri per perseguire la conformità tra il progetto dell’opera e il quadro esigenziale e costituiscono una guida alla definizione e all’attuazione del processo. La norma si applica a progetti edilizi di nuova costruzione, indipendentemente da natura del committente, dimensione e destinazione funzionale dell’edificio e natura delle fonti di finanziamento dell’opera.

La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 stabilisce invece i requisiti per la competenza, l’imparzialità e la coerenza degli organismi che eseguono attività di ispezione. Infine, il Regolamento Tecnico RT-07 di Accredia definisce requisiti e modalità applicabili per le attività svolte da tali organismi, sia in ambito cogente sia in quello volontario.

Modalità della verifica

Nell’ambito delle opere pubbliche la verifica è finalizzata ad accertare, in primo luogo, la rispondenza della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche indicate dalla committenza nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) o contenute negli elaborati dei livelli già approvati. L’allegato I.7 dell’articolo 42 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché le caratteristiche degli organismi di ispezione. Il controllo riguarda tutte le fasi della progettazione e si conclude con la verifica del progetto esecutivo prima dell’avvio dei lavori.

In caso di appalto integrato la verifica deve essere effettuata sia sul progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), che può essere redatto dalla stazione appaltante o da un progettista esterno incaricato, sia sul progetto esecutivo, la cui realizzazione è affidata all’operatore economico nell’ambito della gara che include anche l’esecuzione dei lavori. In questo contesto risulta conveniente che entrambi i livelli del progetto siano verificati dallo stesso soggetto, anche a distanza di tempo, in modo da poter sfruttare la conoscenza acquisita durante la fase preliminare di progettazione.

In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del PFTE è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori.

In funzione dell’importo dei lavori il RUP (Responsabile Unico del Progetto) volgere direttamente la verifica oppure affida l’incarico a un soggetto terzo. In ogni caso egli deve seguire l’intero processo di verifica per assicurare il contraddittorio tra progettista e verificatore, pianificando l’attività in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento.

Le verifiche devono essere adeguate alla fase progettuale in esame e il livello di analisi è commisurato alla tipologia e alla complessità dell’opera. In presenza di elevata ripetitività di alcuni elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo a campione oppure a comparazione.

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata. Le strutture tecniche interne o gli organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d’opera.

I soggetti ammessi

L’attività di verifica deve essere eseguita da soggetti interni o esterni alla stazione appaltante a seconda dell’importo dei lavori:

  • per importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per importo pari o superiore alla soglia comunitaria (5,404 milioni), da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
  • per importo compreso tra la soglia comunitaria e 20 milioni di euro, da organismi accreditati oppure da società di ingegneria o architettura o dalla stazione appaltante a patto che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità secondo ISO 9001;
  • per importo inferiore alla soglia comunitaria, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se il progetto è stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità se il progetto è stato redatto da progettisti interni;
  • per importo inferiore a 1 milione di euro, dal RUP, anche avvalendosi di uffici tecnici interni.

L’attività di verifica è incompatibile con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Inoltre, ha la responsabilità degli accertamenti relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni di legge previste per il livello di progettazione, ferma restando la responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. Il verificatore è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di controllo.

I requisiti dei verificatori

Secondo il Regolamento Tecnico di Accredia, gli organismi di ispezione devono predisporre e tenere aggiornato un organigramma funzionale e nominativo di tutte le risorse direttamente impiegate nello svolgimento delle attività organizzative e tecniche connesse con il servizio d’ispezione.

Gli organismi devono disporre almeno di un responsabile tecnico, ingegnere o architetto, dotato di laurea magistrale o quinquennale, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritto al relativo albo professionale. Egli deve inoltre avere maturato un’esperienza lavorativa di almeno 10 anni in uno o più ambiti di progettazione, costruzione, manutenzione, coordinamento e gestione delle opere, e possedere accertata esperienza quinquennale, anche cumulativa, in almeno uno degli ambiti di ispezione per il quale è richiesto l’accreditamento.

Sono altresì richieste conoscenze di economia, amministrazione e legislazione del lavoro, e sufficiente conoscenza di campi disciplinari correlati e/o interagenti con l’attività principale dell’organismo. Queste conoscenze possono essere acquisite in diversi modi, integrando istruzione scolastica, addestramento ed esperienza, e devono essere dimostrate mediante idonee evidenze documentali.

Il ruolo di responsabile tecnico deve essere svolto per il solo organismo con il quale è in essere un rapporto contrattuale, con il vincolo di esclusiva e richiede che egli non sia in alcun modo coinvolto, in termini tecnici, amministrativi o finanziari, in attività connesse con la progettazione, produzione o commercializzazione degli oggetti ispezionati, e che si impegni a non accettare incarichi che possano essere in conflitto con la propria indipendenza di giudizio ed integrità.

I criteri della verifica

La verifica consiste in una revisione generale della qualità della documentazione con riferimento a 4 diversi aspetti:

  • affidabilità;
  • completezza e adeguatezza;
  • leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
  • compatibilità.

L’affidabilità riguarda l’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la coerenza delle ipotesi progettuali.

La completezza e adeguatezza si riferisce ad aspetti formali quali l’indicazione dei nominativi dei progettisti, la sottoscrizione dei documenti, l’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare, l’esaustività del progetto, in funzione del quadro esigenziale, e delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati e delle modifiche apportate al progetto a seguito di un precedente esame, e l’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.

La leggibilità, coerenza e ripercorribilità riguarda invece la comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati, la presenza delle relazioni di calcolo delle calcolazioni effettuate e la congruenza tra i diversi documenti.

Infine, la compatibilità riguarda la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel DIP o negli elaborati prodotti nella fase precedente, nonché alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione a una serie di aspetti che includono, per quanto riguarda la progettazione impiantistica, la sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; igiene, salute e benessere delle persone; sicurezza antincendio; l’inquinamento; durabilità e manutenibilità; coerenza dei tempi e dei costi.

I documenti progettuali oggetto di verifica

Per le relazioni generali è necessario verificare che i contenuti siano coerenti con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel DIP e con la documentazione di autorizzazione e approvazione facente riferimento alla fase progettuale precedente, mentre le relazioni specialistiche devono dimostrare che le scelte progettuali siano coerenti con le specifiche esplicitate dal committente, con le norme tecniche applicabili e con le regole di progettazione, e costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste.

Per quanto riguarda le relazioni di calcolo, la verifica riguarda una serie di aspetti. Le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli devono essere coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti allo specifico progetto. Il dimensionamento dei diversi componenti deve essere stato sviluppato in modo adeguato al livello di progettazione da verificare, sulla base di metodi di calcolo che devono essere esplicitati in modo da risultare leggibili, chiari e interpretabili.

I risultati devono essere congruenti con il contenuto degli elaborati grafici, delle specifiche tecniche e delle relazioni (figura 2) e deve essere verificata la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa.

Fig,2 – Il controllo deve verificare la congruenza tra relazione di calcolo, elaborati grafici e relazioni tecniche

Per gli elaborati grafici è necessario verificare che ogni elemento identificabile sia descritto in termini geometrici e che, ove non siano dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice o un altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati (figura 3).

Fig.3 – Gli elaborati grafici devono riportare tutti i dati relativi ai componenti dell’impianto, sotto forma descrittiva o utilizzando codici

Inoltre, è necessario verificare il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

La verifica deve anche includere il piano di manutenzione per quanto riguarda completezza e congruenza con gli altri documenti, e il piano di sicurezza e di coordinamento, che deve essere redatto per tutte le tipologie di lavorazioni previste.

Infine, per quanto attiene la documentazione economica è opportuno verificare quanto segue:

  • in fase preliminare, la coerenza dei costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa con la qualità dell’opera prevista e con la complessità delle necessarie lavorazioni;
  • in fase di progetto definitivo ed esecutivo, l’adeguatezza dei prezzi unitari assunti come riferimento, che devono essere dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
  • lo sviluppo corretto delle analisi dei prezzi unitari di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
  • la coerenza dei prezzi utilizzati per il computo metrico estimativo con le analisi dei prezzi e i prezzi unitari assunti come riferimento;
  • la congruenza tra gli elementi del computo metrico estimativo e le opere descritte negli altri documenti di progetto;
  • la correttezza delle quantità delle singole voci del computo metrico, operando anche verifiche a campione o per categorie prevalenti, e delle quantità totali calcolate;
  • la correttezza della stima economica relativa al piano di manutenzione.

Per gli appalti pubblici è anche necessario verificare che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori.

Contraddittorio e riesame

L’attività di verifica del progetto è articolata nelle fasi di pianificazione, esame, contraddittorio e riesame, e deve essere documentata attraverso la redazione di appositi verbali e rapporti da parte del verificatore con evidenza delle interlocuzioni con il progettista.

Nella fase di esame, il verificatore segnala le situazioni di non conformità, oppure di conformità con osservazioni, rilevate sugli elaborati progettuali. Nel contraddittorio il progettista fornisce riscontro ai rilievi implementando le opportune correzioni e/o integrazioni (figura 4). Infine, nel riesame, il verificatore svolge il controllo finale degli elaborati revisionati.

Fig. 4 – Nella fase di contradditorio il progettista fornisce riscontro ai rilievi del verificatore

Il rapporto conclusivo riassume cronologicamente il processo richiamando tutti gli elaborati oggetto di verifica e i documenti prodotti in sede di controllo. Il rapporto indica l’esito dell’attività svolta che potrà essere Conforme o Non Conforme. La specifica declinazione di questi giudizi è riportata nelle istruzioni operative del verificatore, così come le modalità di gestione dei rilievi.

La Non Conformità significa che un elemento del progetto contrasta con le leggi cogenti, con le norme di riferimento e con le richieste prestazionali espresse dal quadro esigenziale oppure può essere causa di un potenziale contenzioso economico e/o tecnico tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera.

La Non Conformità può essere riferibile anche a un potenziale errore progettuale che può pregiudicare l’opera, il suo utilizzo e la gestione dell’appalto. Si definisce invece “osservazione” un aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come Non Conformità. La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto conclusivo comporta necessariamente un giudizio complessivo Non Conforme.

Il rapporto conclusivo accerta anche l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, all’assenza di impedimenti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilità del progetto.

La validazione

La validazione rappresenta l’atto che formalizza l’esito positivo della verifica e quindi l’approvazione definitiva del progetto. Nei contratti pubblici essa è riservata in via esclusiva al RUP, che sottoscrive il relativo verbale, e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Il verbale di validazione certifica che il progetto è stato esaminato e risulta conforme alle normative tecniche, legali, ambientali e di sicurezza applicabili e ai requisiti stabiliti. Esso costituisce quindi una garanzia di fattibilità e qualità, attestando che il progetto non presenta criticità dal punto di vista tecnico, economico o temporale, e garantendo che l’opera sia realizzabile nei tempi e con i costi previsti e con adeguati standard di prestazioni e sicurezza.

La sua emissione rende possibile l’avvio dei lavori, attestando che non ci sono ostacoli tecnici o legali che impediscano la realizzazione del progetto. L’indicazione dei soggetti che hanno esaminato e approvato il progetto attribuisce loro la responsabilità di eventuali errori o omissioni. Infine, il verbale diventa parte integrante della documentazione amministrativa del progetto e viene archiviato per eventuali controlli futuri come documento di riferimento in caso di controversie o verifiche da parte di enti esterni.

Il riesame del progettista

La verifica eseguita da una terza parte non deve ovviamente essere intesa come sostitutiva della revisione finale che deve essere svolta dal progettista prima dell’emissione del progetto esecutivo e per la quale è necessario prevedere un tempo adeguato in funzione della sua complessità (figura 5).

Fig. 5 – Prima dell’emissione del progetto esecutivo è necessario eseguire un accurato riesame

Lo scopo di questo riesame è quello di individuare eventuali errori, omissioni o incongruenze e di verificare il coordinamento con le diverse discipline prima della finalizzazione dei documenti esecutivi. Per eseguire tale verifica è possibile utilizzare delle checklist e avvalersi di regole del pollice relative alle capacità delle apparecchiature, mentre per i progetti di grandi dimensioni è possibile eseguire controlli a campione.

Il riquadro qui sotto indica le principali verifiche che dovrebbero essere eseguite sul progetto esecutivo di un impianto HVAC, che sarà poi oggetto del controllo da parte dell’organismo di ispezione.

Verifiche da eseguire sul progetto esecutivo di un impianto HVAC:

  • codifica degli elaborati
  • corrispondenza tra legende, simboli e note sugli elaborati grafici
  • completezza e congruenza dei dati (taglia, modello e quantità) delle apparecchiature riportati sui diversi documenti progettuali
  • dati tecnici delle apparecchiature (potenza, portata aria e acqua, prevalenza) con confronto rispetto a parametri tipici
  • portate aria di mandata e ripresa in tutti gli ambienti
  • posizione terminali ambiente posti a soffitto congruente con corpi illuminanti
  • percorso e dimensioni canali e tubazioni, con dati di velocità e perdita di carico
  • percorso e dimensioni tubazioni gas refrigerante e scarico condensa (con pendenza)
  • coordinamento con impianti elettrici e componenti strutturali
  • spazi di installazione con distanze di rispetto per manutenzione
  • percorsi per movimentazione apparecchiature in fase di montaggio e manutenzione
  • tabelle carichi elettrici apparecchiature HVAC
  • schemi di regolazione con elenco punti
  • livelli sonori interni ed esterni prodotti dagli impianti
  • attraversamenti compartimentazioni antincendio
  • relazione ex Legge 10
  • staffaggi antisismici
  • soluzioni per la prevenzione della Legionella

I progetti sviluppati in BIM

L’attività di verifica nell’ambito della modellazione in BIM prevede una serie di attività definite come “model checking” che, dal punto di vista operativo, si articolano su tre livelli.

Il primo livello (BIM Validation) riguarda la correttezza e la completezza dei dati all’interno del modello informativo e il confronto tra il LOD (Level of Development) richiesto dai documenti contrattuali in una certa fase del progetto e la tipologia di informazioni contenute nel modello.

Il secondo livello (Clash Detection) consiste nella ricerca di possibili interferenze tra gli oggetti del modello relativo alla singola disciplina come pure sul Merged Model, ovvero il modello federato, il, prendendo in considerazione la gravità dell’interferenza e la tolleranza (figura 6).

Fig.6 – La verifica dei progetti sviluppati in BIM include le possibili interferenze tra gli oggetti del modello (Autodesk)

Il terzo e ultimo livello (Code Checking) valida il progetto, comparando i parametri contenuti nel modello con normative e codici di riferimento. In questo modo le richieste della committenza e le norme progettuali vengono tradotte in regole parametriche da applicare.

I progetti certificati

Per i progetti che ambiscono a ottenere la certificazione di sostenibilità ambientale secondo i protocolli LEED o BREEAM, la verifica viene eseguita nell’ambito dell’attività di commissioning di tipo avanzato (Cx). Essa viene coordinata dalla CxA (Commissioning Authority) che analizza e commenta formalmente i documenti di progetto nelle varie fasi di sviluppo. La figura 7 mostra lo schema di flusso per le attività di verifica che vengono eseguite in fase di commissioning.

FIG. 7 – SCHEMA DI FLUSSO PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO IN FASE DI COMMISSIONING (BCA – Building Commissioning Association)

In questo caso il controllo riguarda, oltre agli aspetti tradizionali, la congruenza del progetto rispetto al documento OPR (Owner Project Requirement) che descrive i requisiti prestazionali espressi dal committente. Inoltre, nella revisione vengono affrontati gli elementi che incidono sul punteggio finale della certificazione relativi, ad esempio, a efficienza energetica, sostenibilità ambientale, qualità dell’aria indoor, acustica, come pure quelli legati alla prevenzione incendi, alla sicurezza delle persone e della proprietà, e alle modalità di gestione e manutenzione.

Per progetti di grandi dimensioni le revisioni vengono eseguite a campione, esaminando in modo approfondito dal 10 al 20% degli elaborati grafici. Se vengono identificate soltanto problematiche marginali il committente accetta la documentazione. In caso invece di criticità significative la documentazione viene rimandata al progettista per una revisione completa, oppure la CxA può decidere di eseguire una revisione più completa, se ciò è previsto nell’incarico.

È responsabilità del committente o del project manager valutare i risultati della revisione con il team di progettazione e assicurarsi che siano implementate le modifiche richieste. È da notare che la CxA formula raccomandazioni per facilitare l’esecuzione del commissioning e migliorare le prestazioni dell’edificio, ma senza esprimere giudizi sul contenuto tecnico del progetto del quale resta responsabile il progettista.

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