Intelligenza Artificiale e Polizia: le nuove regole tra sicurezza e privacy

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Immagine di Daniel Case - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52861787

Il Consiglio dei Ministri, in data 10 giugno 2026, ha emanato una serie di disposizioni attuative in materia di intelligenza artificiale: vediamo, nello specifico come cambierà il lavoro della Polizia attraverso l’utilizzo dell’AI.

Come si legge nel comunicato stampa ufficiale, il pacchetto attuativo in materia di intelligenza artificiale del Consiglio dei Ministri costruisce una risposta normativa organica alla trasformazione tecnologica in corso. La scelta di fondo è promuovere l’innovazione, ma governarla dentro una cornice antropocentrica: l’IA può sostenere decisioni, servizi, formazione e competitività, ma non sostituire la responsabilità umana né comprimere i diritti fondamentali.

Come sottolineato dal Consiglio dei Ministri, i decreti in questione sono coerenti e conformi all’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689): non introducono una disciplina alternativa rispetto al quadro europeo, ma ne assicurano l’attuazione nell’ordinamento nazionale. Il tratto qualificante dei decreti delegati – si legge nel comunicato ufficiale – , come già era stato della legge 132/25, è l’impostazione antropocentrica. Le norme costruiscono una cornice di garanzie affinché l’innovazione tecnologica resti sempre al servizio della persona, della sua dignità e dei suoi diritti fondamentali. L’intelligenza artificiale è una risorsa solo se resta governata da una visione etica e umanistica, che coniughi innovazione, giustizia, sicurezza e bene comune.

Nello specifico, il governo ha avviato l’esame di un nuovo decreto legge che introduce l’Intelligenza Artificiale (IA) nelle attività delle Forze dell’ordine. Come anticipato, l’obiettivo è duplice: sfruttare le nuove tecnologie per prevenire e contrastare i reati, garantendo al tempo stesso la massima tutela della privacy dei cittadini. La regola d’oro del provvedimento è chiara: l’IA sarà solo un supporto all’azione umana. Nessun algoritmo prenderà decisioni autonome al posto di un poliziotto.

Sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia

Riportiamo integralmente il punto B, paragrafo 5, “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia”:

L’IA può rafforzare prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi, ma solo entro un perimetro rigoroso: uso mirato e proporzionato, divieto di sorveglianza massiva, autorizzazione giudiziaria per l’identificazione biometrica in tempo reale e decisioni sempre presidiate da operatori formati all’uso corretto. Non introducono una sorveglianza biometrica generalizzata, ma si disciplinano due utilizzi mirati, eccezionali e presidiati da garanzie: l’identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità tassative di prevenzione di ordine pubblico e sicurezza e ricerca di persone; il riconoscimento facciale a posteriori solo dopo la commissione di un reato e sulla base di elementi oggettivi e verificabili. La decisione resta umana e l’uso è circoscritto da limiti di finalità, tempo, luogo, tracciabilità, protezione dei dati, controllo dell’autorità.

In conformità all’articolo 5 del regolamento europeo, l’articolo 8 consente l’uso in tempo reale soltanto per prevenire minacce specifiche e gravi alla sicurezza e all’ordine pubblico, nonché per la ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. L’impiego deve servire esclusivamente a confermare l’identità di persone oggetto di interesse; il confronto avviene con banche dati adeguate e costituite lecitamente, mentre è vietato l’uso di banche dati alimentate mediante scraping non mirato. La richiesta all’autorità giudiziaria deve indicare finalità, durata, area, persone interessate, banche dati e tecnologie impiegate; l’autorizzazione è temporaneamente e territorialmente delimitata, riferita a persone specifiche e non può superare quindici giorni, salvo proroga motivata. Nei casi di urgenza è previsto un regime accelerato, ma l’uso deve essere interrotto, con cancellazione dei dati e inutilizzabilità dei risultati, se mancano i presupposti o l’autorizzazione.

In conformità con l’articolo 26, paragrafo 10, dell’Ai ACT, l’articolo 10 disciplina il riconoscimento facciale a posteriori nei sistemi di videosorveglianza già installati in base alla legge. La tecnologia può essere attivata solo dopo la commissione di un reato, anche tentato, per identificare persone indiziate sulla base di documentazione video-fotografica e di elementi oggettivi e verificabili. Il titolare del trattamento è il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza; sono previste valutazione d’impatto e consultazione del Garante, conservazione locale dei dati per sette giorni, log non modificabili per cinque anni, divieto di decisioni pregiudizievoli fondate solo sull’output e divieto assoluto di uso non mirato o generalizzato.

Le disposizioni costruiscono un equilibrio effettivo tra sicurezza e diritti: mettono a disposizione delle Forze di polizia strumenti tecnologicamente avanzati, ma solo come supporto mirato all’azione umana e mai come controllo generalizzato della popolazione.

La conformità dell’articolo 10 si fonda sull’articolo 26, paragrafo 10, dell’AI Act, che disciplina il post-remote biometric identification per finalità di contrasto. La norma nazionale ne riproduce la ratio: uso ex post, mirato, collegato a un reato specifico, fondato su elementi oggettivi e mai utilizzabile in modo indiscriminato. Inoltre, la previsione che nessuna decisione negativa possa basarsi unicamente sul risultato dell’applicazione dà attuazione al principio europeo di sorveglianza umana e impedisce la delega decisionale all’algoritmo.

Si vieta la costituzione di banche dati biometriche tramite forme di raccolta indiscriminata di informazioni dal web.

In conclusione, i punti chiave del decreto delegato in materia di attività di polizia possono così riassumersi:

  • IA come supporto alle forze di polizia: le decisioni restano dell’uomo e gli algoritmi forniscono solo indicazioni, previsioni, contenuti e analisi di supporto.
  • Regole stringenti per l’identificazione biometrica in tempo reale, ammessa solo in casi eccezionali, con autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e per periodi limitati.
  • Nessun ‘Grande Fratello’: sono vietate le banche dati biometriche create con raccolta massiva e non mirata di dati dal web, nonché forme di identificazione biometrica indiscriminata.
  • Formazione specifica per gli operatori di polizia.

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