GDPR 679/2016 e custodia delle riprese video

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Posso fornire a un privato i dati memorizzati nel mio sistema di videosorveglianza, che hanno ripreso la sede stradale in occasione di un furto o di un incidente? G.S., Pisa

Dal punto di vista del Regolamento Europeo per la tutela dei dati personali (meglio noto come GDPR 679/2016) l’accesso alle riprese effettuate da un sistema di videosorveglianza è possibile, senza dover acquisire il consenso dell’interessato, nelle ipotesi in cui sono necessarie per esercitare un legittimo interesse del titolare o di terzi e, nel caso dei dati particolari di cui all’art. 10, è chiaramente indicato che il trattamento è consentito per l’esercizio di diritti in sede giudiziaria. Ne consegue che anche un privato, specificando quanto accaduto, può richiedere i dati che lo riguardano o che sono comunque ragionevolmente collegati ad un suo interesse da tutelare. Tuttavia, poiché il Regolamento prevede anche obblighi di tutela a carico del Titolare del trattamento, è opportuno che, nella cessione a terzi dei filmati ripresi dalle telecamere, si ponga particolare attenzione, innanzitutto, al rispetto delle disposizioni che regolano l’installazione e l’attivazione del sistema di videosorveglianza (autorizzazione della DTL – se richiesta – cartelli informativi, corretto inquadramento, rispetto dei termini di conservazione, ecc.) e, in seconda battuta, che si faccia riferimento ad una procedura, preventivamente approvata dalla Direzione aziendale o comunque adeguatamente documentata, affinché la cessione non sia basata su scelte arbitrarie: ad esempio, prevedendo una richiesta scritta, da parte dell’interessato, con una descrizione dell’esigenze cui è connessa l’acquisizione dei dati, allegando una copia del documento di identità personale, da poter esibire in caso di controllo dell’Autorità.

Sarebbe, peraltro, preferibile che la richiesta pervenisse formalmente da un professionista vincolato dal segreto professionale (che potrebbe opportunamente valutare se, ad esempio, sono davvero utili ad una eventuale produzione in giudizio e se non pregiudica- no interessi di terzi non coinvolti nella controversia) oppure che venissero acquisiti direttamente dalle Forze dell’Ordine, opportunamente allertate dal di- retto interessato con una denuncia formale relativa al diritto compromesso o alla vicenda in corso di accertamento.

Particolare attenzione, da parte del Titolare, dev’essere data al raggio d’azione delle telecamere, che devono, secondo costante orientamento del Garante, riprendere unicamente le aree effettivamente necessarie ad assicurare il perseguimento delle finalità del trattamento, come specificato dal principio di minimizzazione contenuto nel Regolamento Europeo, anche se, ad onor del vero, è granitico l’orientamento della Corte di Cassazione nel ritenere che, in spazi ed aree pubbliche, non vi sia ragionevole aspettativa di riservatezza.

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