Infrazioni dell’Italia in materia di inquinamento

Condividi

 

 

La Corte di Giustizia ha recentemente statuito che l’Italia non ha adottato le misure imposte dall’Ue, a riduzione dell’inquinamento. Secondo la Corte risulta, palesemente, che il superamento dei valori limite giornaliero e annuale fissati per le PM10 è rimasto elevato e continuato per almeno otto anni nelle zone interessate, e che, nonostante il processo volto a ridurre i valori, le misure previste dai piani per la qualità dell’aria sottoposti alla Corte sono state previste solo in tempi recenti e con programmazione troppo prolungata. Secondo la Corte, una siffatta situazione dimostra che l’Italia non ha dato esecuzione a misure appropriate ed efficaci affinché il periodo di superamento dei valori limite fissati per le particelle PM10 sia il più breve possibile. (Corte Ue sentenza del 10 novembre 2020). Tale pronuncia origina da un procedimento che la Commissione europea ha avviato nel 2014 per inadempimento nei confronti dell’Italia in ragione del superamento sistematico e continuato, in un certo numero di zone del territorio italiano, dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla direttiva «qualità dell’aria» (Direttiva 2008/50/CE).

La Commissione accusava l’Italia di non aver adempiuto l’obbligo ad essa incombente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XV di questa stessa direttiva, di adottare misure appropriate al fine di garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell’insieme delle zone interessate. Tale procedimento, durato 6 anni e conclusosi con il rinvio alla corte di Giustizia, ha visto dunque quest’ultima condannare l’Italia per aver violato il diritto dell’Unione per superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 tra il 2008 e il 2017.

Si sottolinea che ad oggi l’Italia, in relazione alla qualità dell’aria, vede al momento tre procedure di infrazione aperte: oltre quella anzidetta, sono infatti presenti due ulteriori procedure relative al superamento dei livelli di ossidi di azoto, oggetto di ricorso presso la Corte di Giustizia UE, e polveri ultrasottili PM2,5, aperta lo scorso novembre.

Richiedi maggiori informazioni

Ti potrebbero interessare

ascensore

Ascensore condominiale, differenza tra nuova installazione e sostituzione per la ripartizione delle spese

Alcuni condomini impugnavano dinanzi al Tribunale competente la delibera assembleare con la quale era stata approvata l’installazione di quattro ascensori in sostituzione di quelli esistenti.

Riparazione della conduttura di scarico

Nel caso in esame, una condomina ha impugnato la delibera assembleare contestando l’attribuzione di un addebito di euro 283, quale saldo dei lavori effettuati per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere di una porzione dell’immobile, essendo la spesa stata suddivisa in parti uguali tra i condomini interessati anziché per millesimi di proprietà.

rinnovabili

Ritardi di approvazione dei progetti di fotovoltaico e responsabilità della P.A.

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato su un importante tema relativo alle energie rinnovabili.

fotovoltaico

Fotovoltaico: stop ai divieti regionali senza basi tecniche

Una recente pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta sul rapporto tra autonomie regionali e transizione energetica, stabilendo i confini giuridici di disciplina dell’installazione degli impianti fotovoltaici da parte delle regioni compatibilmente agli obiettivi climatici nazionali ed europei. La Corte costituzionale si è espressa con una pronuncia rilevante per il rapporto tra stato e Regioni.