La fattispecie in esame trae origine da un infortunio grave subito da un aiuto elettricista durante l’esecuzione di operazioni di collegamento di una cella frigorifera in un cantiere edile, in cui il lavoratore, afferrando un cavo non isolato, subì una violenta scarica elettrica che gli provocò ustioni con prognosi superiore ai 40 giorni.
Il Tribunale aveva accertato che il datore di lavoro, oltre ad avere omesso l’adozione delle misure tecniche e organizzative richieste dall’art. 80, co. 3 e 3-bis del D.Lgs. 81/2008, non aveva predisposto dispositivi di blocco degli interruttori, né sorveglianza o cartellonistica idonea, così esponendo i lavoratori ai rischi elettrici tipici della lavorazione in corso.
Anche la Corte d’appello ha ritenuto non configurabile la causa di esclusione del nesso causale per comportamento “abnorme” del lavoratore poiché tale condotta, seppure imprudente, si è collocata all’interno dell’area di rischio definita dalla lavorazione affidata e non è stata tale da interrompere causalmente il rapporto di garanzia del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 38293/2025, confermando quanto rilevato nei primi due gradi di giudizio, ha affermato che: «In tema di prevenzione antifonrtunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia».
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 38293/2025)