Superbonus 110% e abusi edilizi

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Il quadro normativo di riferimento attuale in merito al suddetto bonus è composto dalle seguenti normative:

  • la guida al Superbonus 110% realizzata dall’Agenzia delle Entrate;
  • il Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
  • il Decreto Requisiti minimi Ecobonus del 6 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
  • la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E;
  • il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • la nuova sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate con l’approfondimento al Superbonus 110%;

Oltre ovviamente al Decreto di Rilancio 2020 dal quale è scaturita tale procedura e normativa.

Ma, al di là della normativa applicabile e della modalità operativa certa, che indubbiamente opera nei casi semplici e privi di difformità, cosa potrebbe accadere in caso di presenza di abusi edilizi sull’immobile ove deve essere applicata la ristrutturazione, e di conseguenza il bonus?

Premettendo che il superbonus 110% risulta essere un’ottima possibilità per il miglioramento energetico e strutturale degli immobili, e che come tale merita un’applicazione su larga scala, resta di fatto da risolvere la circostanza per cui tale nuova detrazione fiscale rischia di essere arginata e limitata nel proprio operare, dai c.d. “abusi edilizi”.

Cosa si potrà fare dunque qualora si sospetti la presenza di un abuso?

In casi dubbi andrà verificato il rilascio del certificato di conformità urbanistica per valutare se l’immobile presenta un abuso edilizio. Sarà così possibile stabilire se l’immobile è in regola oppure no e, l’entità dell’abuso. Se da tale verifica dovessero sorgere abusi di lieve entità, secondo una sentenza della Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna (sent. n. 42/14/2008), applicabile anche al caso di specie e alle attuali detrazioni, non vi è decadenza dalle agevolazioni fiscali a patto che l’immobile riscontri un abuso di lieve entità (pari al massimo al 2%).

Al contrario invece, se un immobile è realizzato senza titolo edilizio o comunque presenta consistenti e gravi difformità, si ritiene di affermare che lo stesso non sarà in alcun modo sanabile e non potrà godere di alcun beneficio fiscale.

Di conseguenza, dunque, il primo step per mettersi al riparo da anticipazioni di spese di ristrutturazione che possono poi rivelarsi prive di detrazione, sarà valutare e verificare, nei casi dubbi, se si sia in presenza di abusi edilizi e quale sia la loro entità.

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