Ponteggi e furto in condominio, quali responsabilità?

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Il caso è di scuola: un ladro s’intrufola nella casa di un condomino, sfruttando le impalcature presenti sulla facciata dell’edificio, e compie un furto nella prescelta abitazione. Ferme restando le responsabilità penali del ladro che, qualora individuato, subirà un procedimento penale e una condanna, quali ulteriori responsabilità si possono ravvisare in un caso simile? A tale quesito hanno risposto recentemente sia la Corte di Cassazione che numerosi Tribunali di merito italiani. In specifico, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26900 del 2014 ha affermato che, in tema di furti in condominio commessi utilizzando l’impalcatura installata senza l’adozione di idonei sistemi antintrusione, per lavori di manutenzione dell’edificio, la responsabilità del danno dovuto a queste carenze e quindi il risarcimento ricadono sull’impresa appaltatrice e sul condominio stesso.

In sostanza la Corte ha ritenuto che vi sia “responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di impalcature…ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio”. A tale responsabilità si aggiunge quella del condominio come affermato dalla Cassazione ove sostiene che “è configurabile la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. n. 9707/1997; n. 6435/2009 cit.)”. A ciò si aggiunga che Il condominio può essere ritenuto responsabile del furto anche nel caso in cui l’impianto di videosorveglianza che è stato istallato è malfunzionante o non adeguato a proteggere l’edificio da intrusi. (Tribunale di Latina sentenza del 20.09.2018).

A conti fatti quindi una situazione come quella innanzi prospettata vede convergere in sé tre tipologie di responsabilità: quella penale del ladro, la responsabilità civile ex art. 2043 cc dell’impresa e la responsabilità civile ex art. 2051 cc. Del condominio. Di conseguenza il condominio, in caso di furto in abitazione avvenuto per il tramite dei ponteggi, non potrà ad oggi prescindere dal giustificarsi e rispondere in ordine alle reali cautele adottate.

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