Ponteggi e furto in condominio, quali responsabilità?

Condividi

 

Il caso è di scuola: un ladro s’intrufola nella casa di un condomino, sfruttando le impalcature presenti sulla facciata dell’edificio, e compie un furto nella prescelta abitazione. Ferme restando le responsabilità penali del ladro che, qualora individuato, subirà un procedimento penale e una condanna, quali ulteriori responsabilità si possono ravvisare in un caso simile? A tale quesito hanno risposto recentemente sia la Corte di Cassazione che numerosi Tribunali di merito italiani. In specifico, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26900 del 2014 ha affermato che, in tema di furti in condominio commessi utilizzando l’impalcatura installata senza l’adozione di idonei sistemi antintrusione, per lavori di manutenzione dell’edificio, la responsabilità del danno dovuto a queste carenze e quindi il risarcimento ricadono sull’impresa appaltatrice e sul condominio stesso.

In sostanza la Corte ha ritenuto che vi sia “responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di impalcature…ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio”. A tale responsabilità si aggiunge quella del condominio come affermato dalla Cassazione ove sostiene che “è configurabile la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. n. 9707/1997; n. 6435/2009 cit.)”. A ciò si aggiunga che Il condominio può essere ritenuto responsabile del furto anche nel caso in cui l’impianto di videosorveglianza che è stato istallato è malfunzionante o non adeguato a proteggere l’edificio da intrusi. (Tribunale di Latina sentenza del 20.09.2018).

A conti fatti quindi una situazione come quella innanzi prospettata vede convergere in sé tre tipologie di responsabilità: quella penale del ladro, la responsabilità civile ex art. 2043 cc dell’impresa e la responsabilità civile ex art. 2051 cc. Del condominio. Di conseguenza il condominio, in caso di furto in abitazione avvenuto per il tramite dei ponteggi, non potrà ad oggi prescindere dal giustificarsi e rispondere in ordine alle reali cautele adottate.

Ti potrebbero interessare

rischio elettrico

Rischio elettrico e responsabilità datoriale

La sentenza della Cassazione ribadisce i limiti dell’abnormità in materia di prevenzione antinfortunistica.

L’importanza di definire le responsabilità del distributore

Con l’ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra un utente e i soggetti erogatori di energia elettrica riguardo la responsabilità del distributore per un contatore guasto e le relative conseguenze civili.

Quando la delibera è valida anche senza relazione tecnica?

Nel caso in esame, un condomino impugnava dinanzi all’autorità competente una delibera assembleare con la quale il condominio aveva ritenuto non necessaria, alla luce della normativa vigente, la redazione di una diagnosi energetica né la determinazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento secondo la disciplina specifica di settore.

Sostituzione della colonna di scarico e ripartizione delle spese

Nel caso in esame, una condomina ha impugnato una delibera assembleare contestando la ripartizione delle spese sostenute per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere, poiché suddivise in parti uguali tra i condomini interessati anziché in base ai millesimi di proprietà.