Capotto termico, chiarimenti della Corte di Cassazione

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Il proprietario che si oppone ad una limitata invasione da parte del cappotto termico del vicino, deve dimostrare di subire un pregiudizio in concreto economicamente apprezzabile.

Con l’ordinanza n. 15698/2020 pubblicata il 23 luglio, la Corte di Cassazione civile ha affermato infatti che “secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il proprietario non può opporsi, ai sensi dell’art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi (quale, ad esempio, l’immissione di sporti) che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio economicamente apprezzabile, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche e alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo, ovvero alla possibile utilizzazione di tale spazio a scopo di sopraelevazione”. Secondo la Cassazione dunque, “è onere del giudice valutare se, ed in che misura, sussista un concreto interesse del proprietario sottostante ad opporsi a tale, pur limitata, invasione della colonna d’aria”.

In assenza di tale prova il proprietario non potrà essenzialmente far valere alcun danno venendo a integrarsi una carenza di interesse.

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