Installazione tubi dell’acqua sul muro comune

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La vicenda origina da un caso di mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 1102 del codice civile, in materia di limitazioni all’uso della cosa comune. In particolare, nel caso in questione, alcuni condomini avevano installato delle modifiche che, oltre a non essere indispensabili, alteravano anche il decoro dell’edificio condominiale e ledevano il diritto degli altri nel reciproco uso della cosa comune. La Cassazione nell’analizzare la vicenda giunta alla sua attenzione, ha affermato il seguente principio di diritto: «Ogni condomino può apportare, a proprie spese, modifiche alla cosa comune, purché queste non ne vadano ad alterare la destinazione e non ne impediscano l’uso paritetico, da parte degli altri.

Il concetto di uso paritetico della cosa comune, d’altronde, non significa necessariamente uso identico e contemporaneo, essendo comunque ammissibile che il singolo condomino possa utilizzarla in modo più intenso, rispetto agli altri, purché sia rispettato il potenziale diritto all’utilizzo, di tutti i comproprietari.» Corte di Cassazione, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 2002.

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