Obbligo dello scarico al tetto per caldaie e camini

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A livello nazionale, già a partire dal 31 Agosto 2013 con la Legge 90/2013, è obbligatorio che lo scarico di tutti i nuovi impianti termici vada a tetto tramite apposite canne fumarie, sia per edifici monofamiliari che plurifamiliari. Lo scarico a parete è permesso solo in sostituzione di caldaie a condensazione. Di conseguenza, a partire dal 2013 tutti gli impianti sono stati adeguati alla nuova normativa e messi a norma in punto di scarico. A latere di tale adeguamento alla normativa in vigore, permangono determinati obblighi di procedere a manutenzione periodica degli impianti, al fine di verificare il corretto scarico dei fumi per una tutela ambientale e della salute. Il proprietario che non adempie a tali controlli e verifiche è soggetto a responsabilità e sanzioni in caso si verifichino problematiche ad egli imputabili. Tale previsione vale sia per le normali caldaie che per i cosiddetti “Camini” o caldaie a legna.

Questo principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, (ex multis Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 maggio 2015, n. 22793) che ha affermato che «spettano al proprietario e non all’artigiano gli obblighi inerenti la manutenzione dell’impianto di evacuazione dei fumi prodotti dalla caldaia a legna». Più nello specifico: «spetta in primo luogo al “proprietario” mantenere in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente; e che “l’operatore”, incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente, con l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico».

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