Limiti al principio relativo all’uso della cosa comune

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“La nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell’art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell’utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l’identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di  servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell’oggetto della comunione; sicché, i limiti posti dall’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità”.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 33154/2019 in una vicenda in cui Tizio e Caio, proprietari di un immobile del condominio Alfa impugnavano la delibera condominiale con la quale, nello specifico, si autorizzava il passaggio, nella facciata esterna dell’edificio, dei tubi del gas e l’utilizzo del locale pattumiera per porre il nuovo contatore e la caldaia. All’esito dei due gradi di giudizio ove in primo grado vennero rigettate le domande di Tizio e Caio, mentre in secondo grado vennero accolte, la Cassazione, discostandosi da quanto rilevato dalla corte locale, stabilì che i condomini i quali, per mere questioni di ubicazione, non possono giovare del nuovo sistema autorizzato dall’assemblea condominiale, non possono vietare l’utilizzo da parte di chi, al contrario, può usufruire del nuovo impianto e delle nuove tubature rivendicando l’assoluta identità di utilizzo. Infatti, come stabilito dal giudice di legittimità, questo comporterebbe di fatto un’impossibilità per ogni condomino di poter godere del bene comune a proprio vantaggio ovviamente nel rispetto di tutti i limiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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