Impianto idrico condominiale. Quando è legittimo il distacco?

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La Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della condotta del singolo condomino che richiede il distacco della propria unità abitativa dall’impianto idrico condominiale.

Con ordinanza n. 28616 del 2017, richiamando l’orientamento ormai prevalente, La Corte di Cassazione si è pronunciata come segue: “l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, circostanza che obbliga i condomini a pagare le spese di manutenzione e conservazione dell’impianto idrico condominiale, salvo che il contrario risulti dal regolamento condominiale. Anche a ritenere ammissibile il distacco degli appartamenti dall’impianto idrico centralizzato, laddove non comporti squilibrio nel suo funzionamento, né maggiori consumi, alla legittimità del distacco consegue al più il solo esonero dei condomini dal pagamento delle spese per il consumo ordinario, non certo i costi di manutenzione”.

Nel caso di specie l’organo giudicante ha richiamato il medesimo principio già applicato per quanto concerne il distaccamento da altri servizi condominiali es. impianto di riscaldamento. In conclusione, si afferma la tesi secondo cui il distacco dall’impianto centralizzato è legittimo purché non comporti un pregiudizio sia per il meccanismo dell’impianto stesso sia per gli altri condomini. Tuttavia, il condomino che si avvarrà del distacco dall’impianto centralizzato non sarà esente da ogni spesa ma dovrà contribuire al pagamento delle spese di conservazione e manutenzione dell’impianto, mentre alcuna somma dovrà corrispondere per l’uso del servizio e i relativi consumi.

 

a cura dello studio Legale Avv. Silvia Panzeri – Alessia Ventarola

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