Tubi del metano nel terreno del vicino…e se non li vuole?

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Ancora una volta la Corte di Cassazione si è trovata a dover decidere in relazione alle modalità di costituzione della servitù di passaggio dei tubi del gas metano tra due fondi limitrofi. La vicenda trae origine da un procedimento instaurato da due soggetti proprietari che si rivolgevano al Tribunale Ordinario per vedersi rimuovere le tubature di gas altrui collocate sul proprio terreno.

Sia in primo che in secondo grado si affermava la legittimità della richiesta di rimozione, derivante dall’impossibilità di costituire coattivamente (ovvero per imposizione di legge anche in assenza della volontà del proprietario del fondo) una servitù di passaggio di gasdotto e diversamente da quanto invece previsto per le servitù di acquedotto.

Allo stesso modo, con una recente sentenza, i Giudici di ultima istanza hanno opinato nei medesimi termini concludendo per il totale divieto di costituzione coattiva di tale servitù, considerandola di caratteristiche differenti dalla servitù di acquedotto imponibile per legge. Difatti, richiamando quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, gli ermellini hanno ritenuto inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, “dovendosi escludere un’applicazione estensiva dell’art. 1033 cod.civ. in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l’esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell’attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto”.(Cass. Civ. sez. 2 sentenza n. 11563 del 6 giugno 2016)

 

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