Attività di lavoro sugli impianti a rischio elettrico

Condividi
rischio elettricoÈ stata pubblicata la nuova edizione della Norma CEI 11-27, che si applica alle attività di lavoro sugli impianti elettrici fissi, mobili, permanenti o provvisori destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.

Il CEI – Comitato Elettrotec­nico Italiano ha pubblicato, nell’ottobre 2021, la nuova edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. Le prescrizioni di sicurezza indi­cate nella norma devono essere applicate in tutti i lavori in cui sia presente un rischio elettrico e sono pertanto il riferimento per le procedure di esercizio, di lavo­ro e di manutenzione su impian­ti con tensioni fino a 1.000 V in c.a. e 1.500 V in c.c., mentre per i lavori sotto tensione su impian­ti a tensione superiore a 1.000 V in c.a. e 1.500 V in c.c. vale quan­to prescritto nel D.M. 4 febbraio 2011, nella norma CEI EN 50110-1 e nella norma CEI 11-15. Di seguito l’analisi delle principa­li modifiche apportate rispetto all’edizione precedente.

RI, URL e PL

L’edizione 2014 della norma a­veva introdotto le definizioni ri guardanti i responsabili degli impianti elettrici e dei lavori e­seguiti su essi, in accordo con quanto previsto nella norma CEI EN 50110. Gli acronimi RI, URL e PL da allora sono di fatto entrati nella descrizione dell’organizza­zione dei lavori elettrici eseguiti dai soggetti interessati agli stessi (in primis le aziende).

L’esperienza maturata in questi anni ha suggerito agli esperti del Comitato Tecnico del CEI, esten­sore della norma CT 78 “Lavori elettrici sotto tensione”, di dare maggiore significato alla defini­zione di alcune tra le figure coin­volte nel processo lavorativo e di aggiungere elementi utili all’indi­viduazione delle relative respon­sabilità.

La validità della definizione di Responsabile dell’Impianto – RI è stata quindi riferita all’attività lavorativa (Persona designata al­la conduzione dell’impianto elet­trico durante l’attività lavorativa) con specifica richiesta di nomina di PES (Persona Esperta), men­tre per il PL la nuova definizione, Persona preposta alla conduzio­ne dell’attività lavorativa, non in­duce a limitare la responsabilità alla mera esecuzione del lavoro e a confonderne il ruolo con quello di altre norme e leggi applicabili ad altre realtà.

Inoltre, nella definizione di URL, è stata compresa anche la re­sponsabilità della preparazione del lavoro. Sempre nel campo delle defini­zioni, per completezza, tra le zo­ne interessate da lavoro elettrico è stata inclusa la zona di lavoro sotto tensione.

Lavoro elettrico e controlli funzionali (misure)

Nell’esecuzione delle misure, ov­vero di tutte le operazioni per ri­levare i dati fisici all’interno de­gli impianti elettrici, in presenza di rischio elettrico e se effettua­te da PEC (Persona Comune) non è più prevista la sorveglianza di PES, mentre per gli strumen­ti di misura da utilizzare è sta­ta richiamata la conformità de­gli stessi alle norme di prodotto specifiche, invece del precedente cenno alla serie CEI EN 61557 ri­ferita agli apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione.

Organizzazione del lavoro, comunicazioni, formazione

Nel paragrafo 4.4 “Comunica­zioni”, tra i possibili mezzi di tra­smissione delle comunicazio­ni tra le varie figure presenti, in alternativa alle comunicazioni scritte già considerate nella pre­cedente versione della norma, sono stati compresi i sistemi digi­tali a patto di assicurare nel tem­po la tracciabilità e l’efficacia del­le comunicazioni e l’identità delle persone.

Nel paragrafo 4.15, relativo ai criteri di attribuzione dei profili professionali PES e PAV, è stata richiamata la norma CEI 78-17 “Manutenzione delle cabine elet­triche MT/MT e MT/BT dei clien­ti/utenti finali” che permette ai committenti di dedurre le neces­sarie integrazioni da apportare ai requisiti richiesti per quanto riguarda il personale incaricato dell’esecuzione dei lavori.

Nell’ambito della formazione (pa­ragrafo 4.15.5 “Requisiti formati­vi minimi per PES e PAV”) è stata prevista per le parti teoriche la possibilità della formazione a di­stanza; per l’individuazione della durata e dell’ampiezza dei corsi è stata aggiunta, alla preparazione scolastica e all’esperienza pre­gressa, la complessità dei lavori da svolgere.

Sempre per la formazione, riferi­ta allo specifico lavoro svolto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, è stato richie­sto un aggiornamento con ca­denza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, in particolare per i lavori sotto tensione in bassa tensione (paragrafo 6.3.2.1); è inoltre pre­visto che il Datore di Lavoro, nel caso utilizzi uno specifico corso come strumento di riferimento ai fini della valutazione della per­sona, debba fare riferimento agli argomenti trattati dalla norma CEI 11-27.

Esclusioni dei lavori sotto tensione

Per l’esclusione dai lavori sotto tensione (art. 6.3.4.5) delle atti­vità già indicate dalla precedente versione della norma (manovra degli apparecchi di sezionamen­to, di interruzione e di regolazio­ne e dei dispositivi fissi di messa a terra e in cortocircuito, mano­vra mediante fioretti isolanti, nel­le normali condizioni di esercizio; uso di rivelatori e comparatori di tensione) è stata aggiunta la pre­scrizione che tali apparecchi sia­no realizzati nel rispetto delle re­lative norme tecniche, che si usi­no attrezzature e procedure con­formi alle norme tecniche e che il personale sia adeguatamente formato e addestrato.

Infine, ora non costituisce la­voro sotto tensione l’utilizzo di apparecchi e attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ri­cerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di messa a terra e in cortocircuito di parti attive messe fuori ten­sione, a condizione che vengano adottate, a seguito di un’analisi del rischio, procedure (o meto­di) di prova, finalizzati a preve­nire che le già menzionate parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di ali­mentazione.

Nuovo allegato informativo

Con l’obiettivo di fornire un sup­porto all’applicazione delle pre­scrizioni della norma, in analogia con quanto proposto nella nor­ma CEI EN 50110, in questa edi­zione è stato inserito il nuovo Al­legato H di carattere informativo. In esso vengono indicati, con uno schema generale debitamente integrato da descrizioni esem­plificative, le casistiche maggior­mente riscontrabili nella realtà per quanto riguarda la suddivi­sione dei ruoli nell’organizzazio­ne di un lavoro elettrico con rife­rimento alle aree operative.

IL VOLUME TASCABILE DEL CEI “LAVORI CON RISCHIO ELETTRICO”
rischio elettricoIl CEI ha pubblicato un nuovo volume tascabile, a firma di Angelo Baggini e Franco Bua, Lavori con rischio elettrico. Classificazione, procedure, misure di sicurezza secondo le norme e la CEI 11-27 che fornisce una visione d’insieme sulla classificazione, le procedure, le misure di sicurezza da adottare per i lavori elettrici.

Anche grazie a una ricca sequenza di schemi e immagini a supporto, il libro evidenzia i concetti alla base e traduce in pratica le prescrizioni normative per la sicurezza contenuti nella norma CEI 11-27, nel D.Lgs. 81/08 e non solo. Il volume si apre con un’Introduzione (“Perché parlare di rischio elettrico nei lavori?”), seguita dai Concetti generali (“Definizioni, concetti e misure di protezione”), dai Lavori & rischio elettrico (“Norme tecniche, Parti attive e pericolose e accessibili, classificazione dei lavori”), dalle Misure di prevenzione e protezione (“Strategie di sicurezza, misure organizzative e principi generali di sicurezza”), e da tre Appendici: “Qualifiche PES, PAV, PEC e PEI”, “Ruoli organizzativi” e “Dispositivi di protezione individuale”. Le nuove edizioni della norma e del volume tascabile sono disponibili al sito MyNorma.

 

Edicola web

  • n.2 - Marzo 2026
  • n.1 - Febbraio 2026
  • n.10 - Dicembre 2025

Ti potrebbero interessare

antenna

Condominio, esenzione dal pagamento dell’antenna centralizzata

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Salerno il condomino che non intenda utilizzare un’antenna centralizzata, ha la possibilità di escludersi e non partecipare alla spesa di installazione.

acqua potabile

Acqua potabile: nuovi valori limite per le sostanze pericolose

La Commissione europea ha emanato nuove norme in base alle quali gli Stati membri devono monitorare, in modo armonizzato, i livelli di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (Pfas) nell’acqua potabile per garantire la conformità ai nuovi valori limite dell’UE previsti dalla direttiva riformulata sull’acqua potabile.

Chiarimenti normativi CEI EN IEC 62305-2

Chiarimenti normativi

«Ho visionato la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 62305-2, ma vorrei comprendere meglio secondo quali criteri un impianto potrebbe risultare non autoprotetto», chiede un lettore di Elettro.

Consumi idrici anomali e doveri di buona fede

Nel caso in esame, un condominio ha proposto ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento notificata dalla società esercente il consumo idrico per mancato pagamento di alcune fatture.