Nello specifico una società (utente finale) conveniva in giudizio la società fornitrice e il distributore chiedendo accertarsi l‘illegittima ricostruzione del consumo di energia elettrica per difetto di funzionamento del misuratore effettuata dal distributore, e, per l’effetto condannarsi la società distributrice alla rettifica della ricostruzione nonché condannare quest’ultima alla restituzione delle somme indebitamente incassate in seguito all’errata rilevazione dei consumi di energia elettrica.
Sia in primo che secondo grado le domande dell’utente furono accolte. Proposto ricorso in Cassazione, la società distributrice rilevò tra i vari punti oggetto di impugnazione, la propria estraneità del rapporto di somministrazione tra l’utente e la società fornitrice.
La Corte di Cassazione, rigettò il ricorso richiamando quanto già affermato nei primi due gradi di giudizio chiarendo che la società di distribuzione:
«[…] pur non avendo preso parte al contratto di somministrazione per cui è causa, è obbligata a manlevare la fornitrice rispetto all’utente perché concessionario pubblico ex lege del servizio di distribuzione, trasporto, consegna e misura dell’energia elettrica, ai sensi del D.Lgs. n. 79/1999 e del D.M. 13 ottobre 2003 […] il Tribunale ha individuato nel distributore il soggetto responsabile dei danni derivanti dal non corretto funzionamento dei misuratori, trattandosi di concessionario, ex lege, per la rilevazione delle misure e la verifica e manutenzione dei misuratori stessi.
È evidente, dunque, che eventuali errori di rilevazione dei consumi sono imputabili unicamente al distributore unico soggetto responsabile della rete di energia elettrica e delle relative misurazioni. […] Il distributore, quale Concessionario pubblico ex lege, ha il compito di svolgere il servizio di distribuzione, ovvero di trasporto, consegna e misura dell’energia elettrica, mentre l’attività di vendita viene esercitata da innumerevoli società operanti in regime di libero mercato».
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 34762/2024)