L’installazione di telecamere per tutelare il patrimonio aziendale e difendersi da furti o atti vandalici è un’attività lecita. In questo caso, non è necessario richiedere il consenso dei clienti, poiché il trattamento si basa sul legittimo interesse del titolare a proteggere i propri beni e quelli della clientela. Tuttavia, bisogna prestare attenzione a tre cautele fondamentali.
In primo luogo, poiché nel parcheggio transitano quotidianamente i dipendenti del centro commerciale, l’impianto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Perciò, prima di installare e attivare le telecamere, è obbligatorio stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’assenza di questo passaggio rende illecito il trattamento ed è sanzionata civilmente e penalmente.
In secondo luogo, è necessario posizionare dei cartelli informativi (la cosiddetta “informativa di primo livello”) ad altezza occhi prima che le persone entrino nel raggio d’azione delle telecamere. I cartelli devono essere ben visibili anche di notte e indicare chiaramente chi è il titolare del trattamento, le finalità di sicurezza e dove reperire l’informativa completa.
Infine, per il principio di minimizzazione dei dati, l’angolo di ripresa deve limitarsi esclusivamente all’area del parcheggio, evitando assolutamente di inquadrare la strada pubblica o le proprietà di terzi confinanti. Le immagini registrate devono essere conservate per un tempo limitato (solitamente 24 ore o fino a un massimo di 7 giorni) e cancellate.