Soppressione del riscaldamento centralizzato, quando il condomino può chiedere il ripristino?

riscaldamento centralizzato

Con la sentenza n. 31678 del 2025 la corte di Cassazione, ha richiamato il principio già espresso nel 2016 secondo cui:

“Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 833 cod civ., integra atto emulativo esclusivamente quello che sia obiettivamente privo di alcune utilità per il proprietario ma dannoso per altri, è legittima e non configura abuso del diritto la pretesa del condòmino al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato soppresso dall’assemblea dei condòmini con delibera dichiarata illegittima, essendo irrilevanti sia l’onerosità per gli altri condòmini – nel frattempo dotatisi di impianti autonomi unifamiliari – delle opere necessarie a tale ripristino, sia l’eventuale possibilità per il condòmino di ottenere eventualmente, a titolo di risarcimento del danno, il ristoro del costo necessario alla realizzazione di un impianto di riscaldamento autonomo».

Il principio è stato applicato in una controversia nella quale una condomina aveva convenuto in giudizio il condominio lamentando lo spoglio del possesso dell’impianto centralizzato e chiedendone il ripristino.

Sia il Tribunale sia la Corte d’appello accoglievano la domanda.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha ribadito che un comportamento può qualificarsi come atto emulativo, e dunque abuso del diritto, solo quando non arrechi alcuna utilità a chi lo pone in essere e sia finalizzato esclusivamente a nuocere ad altri. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal condominio.

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