Crisi energetica: le misure del D.L. “aiuti-ter”

Condividi
Crisi energetica

Nel decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 misure volte ad agevolare la transizione al fotovoltaico e l’istituzione di un organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi presso il Mite

Crisi energetica: le misure del D.L. “aiuti-ter” sono state pubblicate a breve distanza dalla conversione in legge del “DL aiuti-bis” (legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del D.L. 9 agosto 2022, n. 115). In particolare, il 24 settembre 2022 è entrato in vigore il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 avente a oggetto «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».

Tra le norme del capo I dedicate alle «Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti», per rilevanza ambientale, si segnala, in particolare, l’art. 16 volto ad agevolare la transizione al fotovoltaico. Infatti, questa disposizione prevede che, qualora fosse necessaria la valutazione del progetto antincendio per l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici soggetti ai controlli di prevenzione incendi, i termini siano ridotti da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

 

 

Al capo II, dedicato alle «Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali», l’art. 23 dispone la modifica dell’art. 206-bis, del D.Lgs. 152/2006, inserendo il comma 4-bis che prevede l’istituzione di un organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi presso il Mite. Si attende, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità di funzionamento dell’organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici.

Questa disposizione richiama quella prevista dalla normativa speciale, il D.Lgs. n. 49/2014, sui Raee – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – che, all’art. 35, richiama la funzione del «Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall’articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188», assegnando allo stesso compiti di spessore e rilevanza come quello di vigilare – fornendo interpretazione autentica alle norme vigenti – sulla corretta implementazione del sistema. Un’istituzione che, purtroppo, finora ha avuto ben poca concreta attività. Si attende, quindi, di capire se l’omologo previsto dal D.L. “aiuti-ter” potrà avere fortuna migliore o se, già con la sua conversione in legge, si a a qualche modifica.

Richiedi maggiori informazioni

Edicola web

[paperlit_lastnumber id="prj_5c6d8a8a07360"]
[paperlit_lastnumber id="prj_5c6e5c8602628"]
[paperlit_lastnumber id="prj_5c6d86a3a3f9f"]
[paperlit_lastnumber id="prj_5c6e5dce33294"]
[paperlit_lastnumber id="prj_5c66717ea7555"]

Ti potrebbero interessare

accessibilità ascensori

Accessibilità negli impianti di sollevamento, nuovo white paper UNI

Un nuovo documento redatto dall’UNI offre una panoramica sui requisiti tecnici per l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici verticali ed inclinate, accessibili da parte di persone con disabilità.

UNI 10738-1:2026

Impianti a gas per uso civile, pubblicata la norma UNI 10738-1:2026

Il CIG, Comitato Italiano GAS, ha recentemente annunciato la pubblicazione della nuova UNI 10738-1:2026 dedicata agli impianti a gas per uso civile.

Scarico fumi di una caldaia a condensazione

«Buongiorno, ho bisogno di una delucidazione per la canna fumaria di una caldaia domestica. Ho installato una caldaia a condensazione a camera stagna (scarico fumi in pressione positiva) in una cascina, dove c’è un tetto basso (zona deposito) e attaccata c’è l’abitazione principale, più alta di un piano (quindi 3-4 mt più alta rispetto alla tettoia). Il vicino contesta il fatto che la canna fumaria non abbia sbocco al di sopra del tetto. Questa affermazione è corretta? La canna fumaria dovrebbe andare al di sopra del tetto della casa principale, anche se si trova ad una distanza di oltre 15 mt dalla stessa? Non basta il rispetto di certe distanze per la canna fumaria?», chiede un lettore di GT.

rilevazione dei consumi

Guasti, consumi e bollette: l’importanza di definire le responsabilità del distributore

Con l’ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra un utente e i soggetti erogatori di energia elettrica riguardo la responsabilità del distributore per un contatore guasto e le relative conseguenze civili.