Videosorveglianza e realtà aumentata, aggiornamenti su episodi distinti

Condividi
occhiali smart
photo credits: Loïc Le Meur

«Ho letto dell’intervento del garante per la privacy sull’impiego di occhiali smart da parte della polizia municipale di Arezzo. Di cosa si tratta e perché sono considerati videosorveglianza?», chiede un lettore di Sicurezza.

La notizia degli occhiali smart della polizia municipale di Arezzo si è mescolata a quella relativa all’uso di un sistema di riconoscimento biometrico (mediante telecamere di videosor­veglianza) nel Comune di Lecce, poiché, nella comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali, le notizie riguardanti l’apertura di distinte istruttorie sono state condensate in un solo articolo, generando un po’ di confusio­ne (complici anche i titoli poco chiari di alcuni media).

Nella realtà, si tratta di due situazioni del tut­to distinte e indipendenti che, peraltro, hanno origine da perplessità diverse dell’autorità sul trattamento dei dati personali operato dai ri­spettivi Enti.

Per quanto riguarda il Comune di Lecce, è preve­dibile il blocco del trattamento da parte del Ga­rante, dato che la norma è ben chiara nel vietare qualsiasi riconoscimento biometrico del viso fino al 31 dicembre 2023, ove non si tratti di indagini della magistratura o attività di prevenzione e repressione dei reati. Il soggetto da tutelare, in questo caso, è il cittadino che sarebbe al centro di tale riconoscimento.

Per quanto attiene all’iniziativa del Comune di Arezzo, riguardante l’utilizzo di occhiali smart, invece, la preoccupazione del Garante è relativa alla possibilità di contrasto dell’ini­ziativa con l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, perché l’utilizzo del dispositivo da parte degli agenti di polizia municipale potrebbe consentire il controllo a distanza dell’attività lavorativa di questi ultimi.

Un approccio, quindi, del tutto diverso, che non mette affatto in discussione l’uso della realtà aumentata per le attività di sorveglianza urbana, ma solo le modalità di acquisizione dei dati del dispositivo da parte del Comune: l’ente infatti, da un lato, ha la necessità di certificare l’acquisi­zione dei dati da parte di un agente o ufficiale di polizia, mentre, dall’altro, deve tutelare proprio costoro da un controllo eccessivamente invasivo da parte dei superiori e del Comune stesso. Una problematica già affrontata con l’introduzio­ne dell’uso delle body cam da parte delle forze dell’ordine.

L’istruttoria è comunque appena iniziata e fi­nora, almeno stando a quanto comunicato dall’ufficio stampa dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono stati disposti l’acquisizione e il controllo delle informative sul trattamento dei dati e delle valutazioni d’impat­to predisposte dagli Enti, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e, nel caso del Comune di Arezzo, dello Statuto dei Lavoratori.

Richiedi maggiori informazioni

Edicola web

  • n.3 - Giugno 2026 n.3 - Giugno 2026
  • n.2 - Aprile 2026 n.2 - Aprile 2026
  • n.1 - Febbraio 2026 n.1 - Febbraio 2026

Ti potrebbero interessare

Impianti a biomassa

Impianti a biomassa

«Buongiorno, dovrei installare un apparecchio a biomassa – per la precisione una stufa a pellet – all’interno di un monolocale e avrei necessità di sapere se è realizzabile e qual è la norma tecnica di riferimento», chiede un lettore di GT.

Impianto di illuminazione dichiarazione di conformità

Impianto di illuminazione e dichiarazione di conformità

«Il mio condominio ha deciso di installare nel giardino un impianto di illuminazione (lampioni lungo i vialetti e luci sui muri esterni). L’installatore che ha realizzato l’impianto non ha fornito nulla, nemmeno la dichiarazione di conformità e non vuole fornire nulla. Quando gli sono state chieste spiegazioni, ha risposto dicendo di non essere obbligato a rilasciarla perché si tratta di un impianto nuovo, situato all’esterno e non all’interno di un edificio. È vero?», chiede un lettore di Elettro.

studio di tatuaggi

Studio tatuaggi: progettazione e limiti dimensionali

«Per l’impianto elettrico di uno studio di tatuaggi, con superficie 150 m2 e contatore da 9 kW, è necessario il progetto a firma di un tecnico abilitato?», chiede un lettore di Elettro.

impianto GPL

Riutilizzo di un impianto GPL e dichiarazione di conformità

«Nel 1996 abbiamo realizzato, per un cliente, un impianto a gas GPL con serbatoio. Adesso lo stesso cliente ha tolto il serbatoio e ha fatto richiesta per il contatore gas metano. L’impianto verrà modificato solo nel tratto finale, quello che andrà alla nicchia del contatore.
Abbiamo recuperato la vecchia Dichiarazione di Conformità del 1996, che contiene una relazione descrittiva dell’impianto senza alcun disegno. Al fornitore gas posso allegare questa Dichiarazione di Conformità e fare gli Allegati Tecnici Obbligatori solamente per la parte di nuova realizzazione? Naturalmente allegherei anche il disegno di tutto l’impianto, con evidenziata la parte preesistente», chiede un lettore di GT.