«È consentito usare biometria e intelligenza artificiale per analizzare il comportamento dei clienti, capire su quali prodotti si soffermano di più e personalizzare in modo mirato le offerte commerciali?», chiede un lettore di Sicurezza.
Anche in questo caso la criticità è elevata, perché l’analisi comportamentale dei clienti, associata all’identificazione biometrica o ad altri sistemi di riconoscimento, può facilmente sfociare in profiling avanzato e creazione di database eccessivamente invasivi, specialmente se associa dati biometrici, immagini, movimenti, tempi di permanenza e preferenze individuali.
La finalità commerciale non basta da sola a legittimare un trattamento così intrusivo, che richiede una base giuridica solida, una trasparenza informativa effettiva e una valutazione rigorosa degli impatti sui diritti degli interessati. Se il sistema utilizza dati biometrici o produce inferenze significative sulle abitudini delle persone, il rischio di oltrepassare i limiti di proporzionalità e minimizzazione è reale.
In concreto, l’uso dell’AI può essere ammissibile solo se il trattamento resta circoscritto, realmente necessario e progettato in modo da evitare identificazione biometrica non indispensabile e profilazioni eccessive. In ogni caso, è un trattamento che deve necessariamente prevedere il consenso esplicito dell’interessato e un’adeguata valutazione d’impatto con consultazione preventiva dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali.
