Automazione del cancello condominiale e maggioranze assembleari: i limiti della “notevole entità”

cancello condominiale

Nel caso in esame, un condomino ha citato in giudizio il condominio al fine di ottenere l’annullamento della delibera assembleare con cui era stata decisa, a maggioranza ordinaria, l’automazione di un cancello carraio.

 

A fondamento della domanda, l’attore sosteneva che tale decisione avrebbe dovuto essere adottata con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 4, nonché da un’assemblea ristretta ai soli condomini interessati all’utilizzo del cancello carraio.

Sia il tribunale che la corte d’appello hanno rigettato il gravame. La corte di Cassazione interessata della vicenda, con la sentenza n. 4828 del 2026 ha affermato che, seppur:

«[…] gli interventi di manutenzione straordinaria» secondo quanto prevede la lett. b del primo comma dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, sono «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici […] ai sensi del comma 4 dell’art. 1136, l’approvazione con la maggioranza di cui al comma 2 del medesimo articolo, è prevista non per qualsiasi riparazione straordinaria, ma unicamente per quelle “di notevole entità”».

Sempre secondo un consolidato principio espresso dalla Cassazione, la “notevole entità” delle riparazioni straordinarie è rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che può tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell’ammontare complessivo dell’esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell’edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini.

Alla luce di ciò anche la corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

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