Con le ultime disposizioni attuative emanate dal Governo in materia di intelligenza artificiale, si rafforza un quadro secondo cui l’utilizzo di questa tecnologia dev’essere affidabile, controllabile e giuridicamente sostenibile.
L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più invasiva nel panorama della videosorveglianza, trasformando una tecnologia tradizionalmente fondata sulla mera ripresa delle immagini in un sistema capace di analizzare, interpretare e segnalare eventi in tempo quasi reale. È una trasformazione che apre opportunità importanti sul piano della sicurezza e dell’efficienza, ma che impone anche un salto di qualità nella riflessione giuridica, perché quando l’algoritmo osserva, classifica o segnala, non si è più di fronte a una semplice telecamera, bensì a un sistema che incide direttamente sulla vita delle persone e che potrebbe assumere decisioni autonomamente, in grado di produrre effetti giuridici rilevanti (si pensi per esempio alla segnalazione di allarme di una condotta interpretata come atto di vandalismo, che in reazione allerta le forze dell’ordine chiudendo le uscite di un museo).
Nel quadro europeo e italiano, quest’evoluzione non può essere letta in maniera neutrale: essa va ricondotta a un modello regolatorio che pretende trasparenza, proporzionalità, sicurezza e controllo umano, e che considera la protezione dei dati personali delle persone una componente strutturale della conformità.
Gli scenari da considerare
La videosorveglianza intelligente non coincide con un solo tipo di tecnologia. In alcuni casi, si tratta di sistemi che riconoscono movimenti fuori standard (scavalcare un recinto), intrusioni in ambienti protetti (violazione area delimitata) o situazioni potenzialmente pericolose (rilevamento fumo o fiamma viva); in altri casi, invece, il software elabora i flussi video per identificare persone, volti, comportamenti o elementi utili alla prevenzione di eventi critici.In tale seconda ipotesi, il diritto deve necessariamente affiancare gli aspetti tecnici, perché la capacità di leggere i video in modo automatizzato può facilmente sconfinare in forme di sorveglianza pervasiva o sproporzionata.
L’AI Act europeo ha scelto di governare questo scenario con una logica basata sul rischio, e la legge italiana n.132 del 23 settembre 2025 ha rafforzato tale impostazione, ribadendo che l’intelligenza artificiale deve rimanere antropocentrica (cioè incentrata sui diritti dell’uomo, senza renderli più complessi da esercitare e senza limitarli), sicura e conforme ai diritti fondamentali. La legge italiana, in particolare, insiste sulla necessità di cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita del sistema e sul fatto che l’autonomia decisionale deve restare in capo all’uomo, non alla macchina.
Questa cornice normativa è importante perché chiarisce un principio essenziale: la videosorveglianza con AI non va valutata solo in base allo strumento, ma in base all’uso concreto che se ne fa. Un sistema installato per migliorare la sicurezza di un edificio non è automaticamente lecito solo perché utile: occorre verificare la base giuridica, l’adeguatezza delle misure, la pertinenza dei dati trattati, la durata della conservazione delle immagini e la presenza di un effettivo controllo umano. Anzi, in ogni valutazione d’impatto va specificata la ragione per cui non è possibile raggiungere le stesse finalità con strumenti diversi e meno invasivi.
Cosa succede in ambito pubblico
Nel settore pubblico, la videosorveglianza intelligente è spesso associata alla sicurezza urbana, alla gestione del traffico, al presidio di aree sensibili o al supporto delle attività di polizia. Qui i limiti di operatività sono particolarmente stretti e indissolubilmente legati alle funzioni istituzionali del singolo titolare del trattamento. L’AI Act contiene regole severe sull’identificazione biometrica remota, in tempo reale, negli spazi accessibili al pubblico, ammettendola solo in ipotesi eccezionali e in presenza di condizioni molto rigorose, mentre vieta gli usi più invasivi, come la creazione indiscriminata di banche dati di riconoscimento facciale tramite raccolta massiva di immagini da telecamere a circuito chiuso. Non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di una scelta di sistema, perché il legislatore europeo ha inteso impedire che la sorveglianza si trasformi in controllo generalizzato della popolazione.
La legge italiana n.132 del 2025 rafforza questa impostazione, stabilendo che l’uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione dev’essere strumentale e di supporto, mentre la responsabilità finale resta alla persona fisica competente sul procedimento. È un passaggio decisivo anche per la videosorveglianza, perché impone agli enti pubblici di non affidare alla macchina valutazioni che incidano sui diritti delle persone senza un presidio umano reale e documentabile.
In concreto, questo significa che ogni progetto pubblico di videosorveglianza intelligente dev’essere costruito come un sistema di garanzie, non come un semplice investimento tecnologico. La progettazione deve tenere insieme finalità, sicurezza, accountability, informativa e verifica dei rischi, soprattutto quando sono coinvolti dati biometrici o flussi video ad alto impatto, e all’uomo dev’essere sempre affidata la decisione finale, quella che potrebbe avere effetti rilevanti sui diritti e sulle libertà personali degli interessati.
Un altro profilo centrale è quello delle valutazioni preventive. Nei contesti pubblici, infatti, il trattamento tramite sistemi di videosorveglianza con AI può richiedere una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e, in alcuni casi, ulteriori verifiche legate all’uso di sistemi classificati come ad alto rischio. La scelta di installare una tecnologia di questo tipo non dovrebbe mai essere trattata come ordinaria amministrazione, perché il rischio giuridico non nasce solo dall’eventuale sanzione, ma anche dall’illegittimità sostanziale del presidio di controllo. E quando il presidio riguarda spazi pubblici, persone non identificate individualmente e trattamenti continui dei dati, la soglia di attenzione dev’essere massima.
Cosa succede in ambito privato
Nel privato, la videosorveglianza intelligente ha una diffusione ancora più ampia: è presente nei negozi, nei centri logistici, nei condomìni, nei parcheggi, negli hotel, negli stabilimenti produttivi e negli uffici aziendali.
Qui il richiamo più frequente è quello alla tutela del patrimonio, alla prevenzione dei furti, alla gestione degli accessi e alla sicurezza degli ambienti.
Tuttavia, anche in ambito privato, l’impiego della tecnologia non è mai neutro. Se il sistema di videosorveglianza analizza immagini per identificare persone, riconoscere volti o inferire comportamenti, il trattamento si sposta rapidamente su un terreno altamente sensibile, soprattutto quando si intreccia con la protezione dei dati personali e con le regole dell’AI Act.
Il problema, in questi casi, non è solo sapere se la videosorveglianza sia consentita, ma capire fino a che punto lo sia. Un sistema di sicurezza che si limita a rilevare un’intrusione è cosa diversa da un sistema che identifica clienti o dipendenti (condotta, peraltro, difficilmente ipotizzabile alla luce dei limiti imposti dall’art. 4 della L. 300/1970, nota come Statuto dei lavoratori), costruisce profili di comportamento o produce allarmi basati su inferenze automatizzate.
La differenza è sostanziale, perché il secondo tipo di uso può incidere sulla libertà delle persone, sulla correttezza del trattamento dei dati e sulla legittimità complessiva del sistema. L’ordinamento europeo vieta o restringe in modo forte le pratiche più invasive, soprattutto quando coinvolgono la biometria, mentre la normativa italiana ribadisce che l’intelligenza artificiale deve operare nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e sicurezza.
Nella pratica aziendale, questo impone un livello elevato di attenzione contrattuale e organizzativa. Il titolare non può limitarsi a comprare un impianto, ma deve chiedere al fornitore garanzie precise su funzionalità, aggiornamenti, logging, subfornitori, sicurezza, localizzazione dei dati e utilizzo dei filmati. Deve inoltre chiarire se il sistema apprende dai dati raccolti, se i video vengono conservati da terzi, se esistono funzioni di riconoscimento biometrico e quali controlli consentano di escludere usi eccedenti rispetto alla finalità dichiarata. In un mercato sempre più attento alla compliance, questi aspetti faranno la differenza tra una soluzione tecnicamente interessante e una soluzione realmente difendibile sotto il profilo giuridico.
Prospettive ed effetti sul mercato
Le nuove disposizioni annunciate dal Consiglio dei Ministri nel comunicato n. 177 del 10 giugno 2026 si inseriscono in questa traiettoria e sono destinate a produrre effetti rilevanti sul mercato italiano dell’AI, compreso quello della videosorveglianza. Il rafforzamento del quadro nazionale di adeguamento all’AI Act, insieme alla centralità riconosciuta ad AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), dovrebbe infatti spingere gli operatori verso soluzioni più strutturate, più documentate e più controllabili. In concreto, questo significa che la concorrenza non si giocherà più soltanto sulla qualità dell’immagine, sulla rapidità degli alert o sul prezzo dell’impianto, ma anche sulla capacità del fornitore di garantire conformità, auditabilità e sicurezza.
Nel settore pubblico, l’effetto sarà probabilmente immediato, perché le amministrazioni tenderanno a privilegiare soluzioni già predisposte per la compliance e idonee a sostenere procedure di controllo, verifiche e tracciabilità. Questo comporta, ovviamente, l’adeguamento dei modelli di generazione delle gare di appalto, che dovranno prevedere capitolati ben dettagliati e aggiornati, dal punto di vista tecnico e giuridico, alle disposizioni già richiamate.
Nel privato, il mercato si dividerà progressivamente tra operatori in grado di offrire sistemi realmente allineati al nuovo quadro normativo e operatori meno evoluti, che rischiano di restare schiacciati dall’aumento degli oneri di conformità. È plausibile attendersi anche un incremento della domanda di consulenza, formazione e revisione contrattuale, perché l’adozione della videosorveglianza con AI richiederà sempre più spesso un supporto interdisciplinare tra tecnologia, sicurezza dei dati personali e diritto amministrativo.
In definitiva, il mercato non sarà penalizzato dalla regolazione, ma selezionato da essa. Le imprese che sapranno progettare sistemi di videosorveglianza compliant troveranno un vantaggio competitivo crescente, mentre quelle che continueranno a offrire soluzioni opache o eccessivamente invasive saranno progressivamente espulse dalle gare, dai contratti più qualificati e dai contesti a maggiore esposizione reputazionale. La direzione, del resto, è ormai chiara: l’intelligenza artificiale nella videosorveglianza non potrà più essere proposta come semplice promessa di efficienza, ma dovrà presentarsi come tecnologia affidabile, controllabile e giuridicamente sostenibile.
La sfida, oggi, non è scegliere se usare o meno l’AI nella videosorveglianza, ma riuscire a delineare procedure in grado di garantire che questa tecnologia possa essere usata senza oltrepassare il perimetro posto a tutela dei diritti individuali e senza trasformare la sicurezza in sorveglianza indiscriminata.
Da qui derivano alcuni obblighi sostanziali che attraversano tutto il settore della videosorveglianza intelligente, sia pubblico che privato: trasparenza verso gli interessati, controllo umano, protezione dei dati personali, sicurezza informatica, documentazione tecnica adeguata e monitoraggio continuo delle prestazioni. In altre parole, la conformità non è un adempimento finale, ma un requisito di progettazione (data-protection-by-design, chiaramente delineato dall’art. 25 del GDPR).
Per questo motivo, la videosorveglianza con AI dovrebbe essere pensata fin dall’inizio come un progetto di governance: non basta verificare che il sistema funzioni, ma occorre dimostrare che funzioni nel rispetto delle regole. E ancora, non è sufficiente che la videosorveglianza sia efficace nel rilevare anomalie; bisogna poter spiegare chi la controlla, con quali limiti, per quali finalità e con quale base giuridica tratta i dati. È una prospettiva più esigente, ma anche più solida, perché consente di evitare quel contrasto tra innovazione e diritti che oggi rappresenta il principale punto di fragilità dei progetti mal costruiti.
